Cassation court partially annuls appeal for missing conditional suspension ruling while dismissing prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the Court of Appeal's judgment regarding the applicant Mariangela Papa Scioppa, ordering a remand to determine the applicability of conditional suspension of the sentence. The applicants argued that the statute of limitations had expired due to errors in calculating the start date of the crime and the periods of suspension. The court rejected these arguments as repetitive and unsupported by evidence, but found the lower court's failure to explicitly rule on the possibility of conditional suspension a violation of law requiring a new decision on that specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.p.; Art. 646 c.p.; When a lower court reformulates a sentence by recognizing criminal continuation but omits a ruling on the applicability of conditional suspension, the cassation court must annul that specific portion and remit the case for a new decision on the suspension, while dismissing other inadmissible grounds regarding the statute of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) PAPA SCIOPPA Mariangela, nata a Messina il 13/05/1979 2) ROMEO Antonino, nato a Messina il 30/06/1971 avverso la sentenza emessa il 09/06/2023 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale richiesta dalla PAPA SCIOPPA, e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità della predetta ricorrente; letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, avv. Concetta Crupi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 09/06/2023, la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente riformato (riconoscendo il vincolo della continuazione con i reati già irrevocabilmente accertati sul medesimo immobile, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 04/11/2022, con la quale PAPA SCIOPPA Mariangela e ROMEO Antonino erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di violazione di sigilli di cui al capo c). Il Tribunale aveva invece dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, con riferimento alle ulteriori imputazioni contravvenzionali dì cui ai capi a) e b), relative alla prosecuzione in zona sismica dei lavori accertati successivamente a quelli oggetto della precedente sentenza di condanna della PAPA SCIOPPA e del ROMEO, divenuta irrevocabile nel 2019.
2. Ricorrono per cassazione con unico atto la PAPA SCIOPPA ed il ROMEO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione anche del reato di violazione di sigilli. Si richiama il contenuto dell'atto di appello, in cui era stata evidenziata l'erroneità sia del calcolo della sospensione della prescrizione, sia della individuazione del momento consumatívo del reato, che non poteva essere identificato nella data di accertamento delle ulteriori violazioni (02/02/2016), ma nella data (23/10/2014) in cui CARDIA Nazarena - madre e suocera dei ricorrenti, coimputata deceduta nelle more del giudizio - aveva ricevuto materiale sanitario, corredato da regolare documento di trasporto: circostanza ritenuta dalla difesa indicativa del fatto che la donna, sin da quella data, aveva abitato nell'immobile per cui è causa.
Si osserva che, comunque, il dies a quo non poteva essere individuato oltre il 20/03/2015, data in cui il tecnico MAGAZU', incaricato dal ROMEO, aveva presentato istanza di sanatoria (egli aveva tra l'altro confermato, in dibattimento, che la CARDIA abitava in loco sin dal primo suo accesso). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale formulata dalla PAPA SCIOPPA. Si deduce che la pena rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione poteva essere oggetto del beneficio, pur se cumulata a quella irrogata con la sentenza irrevocabile; tuttavia la Corte d'Appello aveva ignorato la specifica richiesta formulata, al riguardo, in sede di conclusioni.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta della PAPA SCIOPPA, e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso dell'imputata (per la quale si sollecita anche l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità) e di quello del ROMEO.b 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alla requisitoria del P.G., sviluppando il motivo concernente l'estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che debbano essere integralmente condivise le conclusioni rese dal Procuratore Generale nella propria requisitoria.
2. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, richiamato anche dalla Corte territoriale, «il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto» (Sez.
F, n. 34281 del 30/07/2013, Franzese, Rv. 256644 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275030 - 01, secondo la quale «il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto»). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve ritenersi immune da censure la valutazione della Corte territoriale, che ha indicato la data di consumazione del reato ascritto in questa sede agli imputati nel 03/02/2016, data in cui gli operanti ebbero a constatare l'avvenuta esecuzione di altri lavori (ulteriori a quelli accertati nel 2014, per i quali era stata emessa sentenza di condanna ormai irrevocabile), consistenti "nella realizzazione della tampognatura esterna, tramezzatura interna, intonaci al fino, realizzazione degli impianti, dei pavimenti, collocazione di infissi interni ed esterni".
Tale individuazione del dies a quo per il computo del termine prescrizionale è stata contestata dalla difesa ricorrente, che ha riproposto la diversa data del 23/10/2014, relativa alla consegna - comprovata da documenti di trasporto - di traverse sanitarie alla originaria coimputata CARDIA Nazarena (deceduta nelle more del giudizio), la quale, nella prospettazione difensiva, era l'unica occupante dell'immobile per cui è causa. Deve osservarsi, al riguardo, che la doglianza presenta connotazioni meramente reiterative rispetto a quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 seg.).
Si è in particolare osservato, nella sentenza impugnata, che nessun rilievo decisivo poteva attribuirsi al predetto materiale, essendo l'indirizzo indicato nel documento di trasporto coincidente con quello di residenza degli imputati (figlia e genero della CARDIA), ed essendo l'immobile per cui è causa sorto a poca distanza da quello abitato dai ricorrenti, in una località pressoché isolata e priva di diversificazione toponomastica ed anagrafica di residenza. Si tratta di un percorso argonnentativo immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta.
Del tutto generico appare poi l'ulteriore rilievo difensivo volto ad individuare la data del commesso reato al 15/03/2015, data di presentazione di un'istanza di sanatoria. Appare invero assorbente il fatto - già evidenziato dal primo giudice (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado) - che dalla presentazione di tale istanza nulla può inferirsi, con l'indispensabile rigore imposto dall'elaborazione giurisprudenziale precedentemente richiamata, in ordine alla effettiva ultimazione degli specifici lavori accertati nel febbraio 2016. Appare poi superfluo porre in evidenza che, con riferimento alla predetta data di accertamento, il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi non era interamente decorso, anche prescindendo dai periodi di sospensione della prescrizione (in relazione ai quali deve peraltro convenirsi con il primo giudice che - cfr. pag. 7, in nota - aveva computato, per il rinvio in periodo di sospensione COVID, l'intero termine di 64 giorni: cfr. sul punto Sez.
U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).
3. E' invece fondato il motivo concernente la sola PAPA SCIOPPA. Invero, la rideterminazione della pena operata in appello, previo riconoscimento della continuazione con la condanna irrevocabile già riportata, consente in astratto la concedibilità della sospensione condizionale della pena, sulla quale peraltro la Corte d'Appello non risulta essersi pronunciata, con conseguente necessità di annullare sul punto la sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono altresì una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto, e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità della PAPA SCIOPPA; il ROMEO deve infine essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PAPA SCIOPPA Mariangela, limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corre di Appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di PAPA SCIOPPA Mariangela. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità della medesima imputata. Dichiara inammissibile il ricorso di ROMEO Antonino che condanna al pagamento delle spese processuali e della