Italian Court annuls appeal sentence regarding drug trafficking, allowing mitigating circumstance for police cooperation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's decision regarding a specific mitigating circumstance in a drug trafficking case. The appellant argued that the first instance judge incorrectly denied leniency because his identification of a co-defendant was imprecise and the provided phone number was no longer in use. The court found the lower court's reasoning insufficient as it failed to fully evaluate the potential investigative value of the appellant's information, which ultimately led to the identification of the fugitive and other buyers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 7 DPR n. 309 del 1990; The court must conduct a complete and organic examination of all available elements to determine if an accused's information, even if imperfect or partially outdated, constitutes valid cooperation to prevent further criminal consequences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
7 GEN. 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da Okoh Andrew nato il 26/08/1986 in Nigeria CUI 059G48H; IL IL nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2022, la Corte di appello di Firenze riformando parzialmente la sentenza del 17 giugno 2021 del tribunale di Prato, applicava in favore di Okoh Andrew le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena finale, relativa al reato ex art. 73 del DPR 309/90, in anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza Okoh Andrew, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di motivazione, e il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 7 del DPR 309/90. Si rappresenta come pacificamente acquisita la circostanza per cui il ricorrente, attraverso le sue dichiarazioni avrebbe consentito l'identificazione del coimputato Okoh Kelvin. E si contesta la scelta del primo giudice di non concedere la circostanza di cui all'art. 73 comma 7 citato sul presupposto, ritenuto erroneo, per cui le dichiarazioni del ricorrente non avrebbero consentito di attribuire ad Okoh Kelvin la responsabilità per i fatti di cui al capo 1, stante la non credibilità delle relative affermazioni siccome volte ad attribuire la esclusiva paternità dell'azione e della sostanza stupefacente rinvenuta al solo Kelvin.
Si aggiunge che a seguito di atto di appello sul punto, la corte di appello avrebbe poi erroneamente ritenuto che il numero di cellulare attribuito dal ricorrente a Okoh Kelvin e riferito agli operanti non avrebbe consentito alcuno sviluppo investigativo, in quanto, ancorchè quell'utenza non sia risultata più in uso da parte del Kelvin dal momento dell'arresto dell'attuale imputato, risulterebbe comunque che l'estrapolazione dei tabulati telefonici avrebbe consentito di individuare gli acquirenti, i quali poi condussero alla identificazione del Kelvin Okoh.
Con affermazione della sua penale responsabilità in ordine al capo 3). Tanto alla luce della informativa finale della Squadra mobile. Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione, laddove si sostiene dapprima che il ricorrente avrebbe solo fornito un nominativo impreciso, e successivamente si ricorda che fu fornito anche un numero di cellulare In tale quadro, sarebbe illogico escludere la sussistenza della invocata attenuante solo perché Okoh Kelvin non è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura della informativa finale di Polizia citata in ricorso, del giugno 2020, e ancor più della sentenza di condanna di primo grado, emerge che a seguito del suo arresto in flagranza del 18 febbraio 2020, il ricorrente riferì il nominativo (seppure non in maniera del tutto precisa) di colui che era in sua compagnia e si era dato alla fuga al momento dell'arrivo degli operanti e la utenza cellulare dello stesso (con numero 259 finale), tuttavia poi risultata non più utilizzata a partire dal predetto arresto. Le successive indagini, condotte sulla base di tali rivelazioni - sviluppate anche mediante esame di tabulati relativi al numero telefonico rivelato dall'attuale imputato, notizie di fonte confidenziale sulla identità e nuova utenza del fuggitivo, intercettazioni della stessa, rivelatrici di un coinvolgimento del soggetto in attività inerenti il traffico di droga - portavano a identificare in Okoh Kelvin l'uomo visto in compagnia dell'odierno ricorrente.
Con successiva applicazione, nei suoi confronti, di ordinanza cautelare personale della custodia in carcere. Risulta, peraltro, dalla stessa lettura della sentenza di primo grado e del capo di imputazione riguardante Okoh Kelvin, che taluni clienti con particolare riguardo a Cappelli Viola (di cui potrebbe apparire utile verificare, alla luce dell'epoca dei riconosciuti acquisti di sostanza stupefacente, se fu individuata o meno mediante l'esame del tabulato afferente l'utenza rivelata dall'attuale ricorrente), dichiararono di avere acquistato "dall'utilizzatore dell'utenza 3510878259 (ovvero quella rivelata dall'odierno ricorrente, ndr.) nei mesi di gennaio e febbraio 2020 circa 9 dosi di sostanza stupefacente ....riconoscendo lo stesso con certezza in Okoh Kelvin (..)".
Tanto considerato, appare carente la motivazione, quanto al completo e organico esame di tutti gli elementi disponibili ai fini in esame, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 del DPR 309/90 sulla base della ritenuta inutilità della collaborazione del ricorrente in funzione della identificazione di Okoh Kelvin, in quanto ridotta alla sola considerazione dell'intervenuto riferimento di un nome non perfettamente corrispondente ad Okoh Kelvin (ossia Kevin) e di una utenza non più in uso. Laddove, invece, appare opportuna una più completa valutazione di tutti gli elementi forniti dal ricorrente nella prospettiva della loro eventuale portata in termini di intervenuta esplicazione, da parte dell'imputato, di attività, ex art. 73 comma 7 del DPR 309/90, volta ad "evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 DPR n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 DPR n. 309 del 1990 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra