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Sentenza — n. 1880/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against home detention due to lost legal interest after case conclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the legal interest to challenge the home detention order had vanished. The appellant, an accused person, had previously requested the annulment of the original detention order, which was subsequently granted, rendering the current appeal moot. The court ruled that since the appellant did not explicitly reserve the right to claim unjust detention compensation, the appeal lacked standing.

Regesto Legislator

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Art. 366 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: An appeal against a custodial precautionary measure is inadmissible if the original order has been annulled and the appellant has not expressly reserved the right to claim unjust detention compensation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility custodial precautionary measure surrender of legal interest unjust detention compensation home detention annulment pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato e, in secondo luogo, l'inosservanza dell'art. 274 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato e, in secondo luogo, l'inosservanza dell'art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Campanari Fabrizio, nato a Scandiano il 22/04/1984; avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 maggio 2023, il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del Gup del Tribunale di Parma del 28 marzo 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 643 cod. pen., 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato e, in secondo luogo, l'inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen., quanto alla scelta della misura e all'attualità delle esigenze cautelari. La difesa ha depositato memoria, con la quale dichiara di rinunciare all'impugnazione, sul rilievo che la posizione dell'indagato è stata definita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (così, per tutte, Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311). Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato la carenza di interesse, in conseguenza della definizione della posizione dell'indagato.

4. Deve poi escludersi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di inte