Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1879/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against demolition order due to lack of specific grounds and bis in idem issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to revoke a judicial demolition order. The appellant argued that the administrative title was still valid and that the demolition violated the principle of double jeopardy, but the court found the first ground too vague and the second legally unfounded. Consequently, the court ruled that the administrative demolition order serves a restorative rather than punitive function, precluding a violation of the ne bis in idem principle.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are not specific or if the administrative demolition order constitutes a restorative measure rather than a punitive sanction, thus not violating the principle of double jeopardy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal double jeopardy principle administrative demolition order judicial demolition order specific grounds requirement divieto di demolizione esecuzione amministrativa revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Con un primo motivo di doglianza, si contestano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
È sufficiente richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cons. Stato, n. 8594 del 29/09/2023
Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018
Italia del 4 marzo 2014 (ex plurimis, Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv.
Grande Stevens c. Italia
Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019
L'omessa pronuncia della Corte d'appello su tale doglianza non ha, dunque, alcuna conseguenza (ex multis, Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv.
Sez. 3, n. 7637 del 07/02/2023
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pisacane Michele, nato a Torre del Greco il 16/02/1967; avverso l'ordinanza del 15/03/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiunne, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato il ricorso proposto dall'interessato per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva di cui alla sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte di appello il 24 febbraio 1998, irrevocabile il 10 aprile 1998, a carico del suo dante causa.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si contestano vizi della motivazione e la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta incompatibilità dell'ordine giudiziale di demolizione con il sopravvenuto titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Si lamenta che il giudice dell'esecuzione ha valutato l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del titolo abilitativo in sanatoria, senza considerare che tale titolo (del 9 gennaio 2015) è ancora in essere. 2.2.

In secondo luogo, si censurano vizi della motivazione in relazione al rigetto della doglianza relativa la violazione del divieto di bis in idem. Si contesta il passaggio argomentativo del provvedimento impugnato secondo cui possono essere impartiti contemporaneamente un ordine di demolizione giudiziario e uno amministrativo. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità, oltre ai "criteri Engel", per sostenere che la sanzione rimessa al Comune presenti tutti i connotati di una sanzione penale, essendo addirittura comprensiva del pagamento di una somma.

La demolizione oggetto del presente procedimento realizzerebbe, perciò, una duplicazione rispetto alla demolizione disposta dal Comune. 2.3. In terzo luogo, si lamenta l'omesso esame delle deduzioni fatte valere con i motivi integrativi depositati il 5 marzo 2023. La difesa richiama la dedotta illegittimità della procedura esecutiva, per violazione degli artt. 63 e 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 e per violazione del principio del giusto procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico. La difesa non contesta la ratio decidendi del provvedimento impugnato, secondo cui la ragione per cui l'ordine di demolizione non può essere né sospeso nel revocato non risiede nel fatto che vi sia un avvio del procedimento amministrativo per annullare in autotutela il titolo abilitativo emesso in sanatoria, ma nella assorbente circostanza che l'immobile in questione non era terminato alla data del 31 dicembre 1993 e non era adibito ad uso residenziale; con la conseguenza che non avrebbe potuto comunque essere sottoposto a condono (sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, n. 8594 del 29/09/2023). 1.2.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza, riferito alla pretesa configurabilità di un bis in idem tra demolizione disposta dal Comune e demolizione disposta dal giudice. È sufficiente richiamare sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c.

Italia del 4 marzo 2014 (ex plurimis, Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv. 274128). 1.3. Il terzo motivo di doglianza è inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita a riprodurre la doglianza proposta davanti al giudice dell'esecuzione, la quale richiama astrattamente i principi ai quali dovrebbe ispirarsi l'affidamento degli appalti per le demolizioni giudiziarie, senza spiegare - neanche con il ricorso per cassazione - perché tali principi sarebbero violati nel caso di specie. L'omessa pronuncia della Corte d'appello su tale doglianza non ha, dunque, alcuna conseguenza (ex multis, Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220;

Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511). A prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che l'eventuale violazione di norme nell'assegnazione dell'appalto per la demolizione non è censurabile da parte dell'interessato. Infatti, in tema di reati edilizi, il condannato che promuove incidente di esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo non ha interesse a dedurre vizi del procedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica per l'affidamento dei lavori, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza, pur imponendo la rinnovazione della procedura, non farebbe venire meno l'atto impugnato (Sez. 3, n. 7637 del 07/02/2023, Rv. 284153).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.