Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to irrelevant absence in non-oral hearing and insufficient evidence of document concealment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Milano inadmissible, rejecting both the claim of a legitimate impediment to appear and the allegation of document concealment. The appellant argued that his absence from the appellate hearing was legally justified by a medical certificate and that the crime of concealing accounting documents was disproven by tax audits. The court ruled that the appellant's absence was irrelevant because the hearing was conducted in writing under specific procedural rules, and the evidence of document concealment was sufficient given the recovery of invoices from third parties and bank records.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 23-bis d.l. n. 137/2020: The failure to recognize a legitimate impediment to appear does not determine nullity when the hearing was conducted in writing and participation was legally excluded; the crime of concealing accounting documents is established if the volume of business can be reconstructed through cross-checks or third-party documents.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimate impediment to appear written hearing procedure concealment of accounting documents reconstruction of business volume inadmissibility of cassation appeal tax fraud evidence procedural nullity documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., a norma dell'art. 606, cornma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili.
Art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020
In effetti, il processo di appello nei confronti dell'attuale ricorrente è stato sempre a trattazione scritta ex art. 23-bis d.l.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art.
artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen., a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni
Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali
275005-01, e Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv.
Sez. 7, n. 43117 del 22/09/2023, Agostino
27486-01, nonché Sez. 7, n. 43117 del 22/09/2023, Agostino, non nnassimata).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Milano Salvatore, nato a Praiano il 25/07/1961 avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'avvocAgo Della Monica, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno che aveva dichiarato Salvatore Milano colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. ( Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, Salvatore Milano, fino all'H ottobre 2017, avrebbe occultato, relativamente alla "Edil Formimas s.r.l.", di cui era amministratore, le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in particolare con riguardo alle fatture emesse nell'anno 2011.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Salvatore Milano, con atto sottoscritto dall'avvocato Ugo Della Monica, articolando due motivi, preceduti da una descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo in primo grado e in appello. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato all'udienza di appello.

Si deduce che l'imputato aveva presentato il giorno prima dell'udienza del 20 febbraio 2023 richiesta di rinvio del procedimento, producendo certificato medico attestante la necessità di tre giorni di riposo, e che la Corte d'appello il 21 febbraio 2023 ha pronunciato sentenza senza esprimersi in ordine al documentato impedimento di partecipare attivamente e coscientemente al processo. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili.

Si deduce che il reato deve essere escluso perché è stato possibile ricostruire l'integrale volume degli affari della ditta dell'imputato a seguito della verifica fiscale della Guardia di Finanza, come dimostra l'emissione di avviso di accertamento nei confronti del medesimo per un reddito da capitali non dichiarato pari a 63.259,00 euro.

3. Nell'interesse del ricorrente, è stata anche presentata memoria dal difensore, avvocato Ugo Della Monica. Nella memoria, si ripropongono e sviluppano, in particolare, le censure esposte nel secondo motivo, con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, rilevandosi che è stato comunque possibile effettuare l'integrale ricostruzione del volume di affari della ditta del ricorrente, come evidenziato nell'avviso di accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la nullità dell'udienza del giudizio di appello del 21 febbraio 2023, e della sentenza pronunciata all'esito di questa, per l'omessa considerazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. In effetti, il processo di appello nei confronti dell'attuale ricorrente è stato sempre a trattazione scritta ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, come risulta dai verbali di udienza del 15 novembre 2022 e 21 marzo 2023, entrambi relativi a camera di consiglio non partecipata.

Di conseguenza, nel caso di specie, l'impedimento a comparire dell'imputato, siccome prospettato in relazione ad una udienza per la quale - per legge - era esclusa la sua partecipazione, è vicenda del tutto irrilevante, e, quindi, l'omessa motivazione in proposito della Corte d'appello non determina alcuna nullità o 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, e sviluppate nella memoria, le quali contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occultamento delle scritture contabili, deducendo che, nella specie, è stato comunque possibile ricostruire il volume di affari dalla società ed il reddito ricavato dall'imputato.

In effetti, costituisce principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza quello secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, R. 275005-01, e Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-02). Occorre aggiungere che, sempre secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, siccome la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 27486-01, nonché Sez. 7, n. 43117 del 22/09/2023, Agostino, non nnassimata).

Nella specie, in particolare, come indicato compiutamente da entrambe le sentenze di merito, dieci fatture attive relative all'anno 2011 (le nn. 1, 2, 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18 e 22) emesse dalla società di cui era leciale rappresentante l'imputato, la "Edil Fornnimas s.r.l.", sono state rinvenute solo all'esito di controlli incrociati presso altre ditte, senza essere state mai esibite in sede di verifica fiscale. La sentenza di primo grado precisa, inoltre, che gli accertamenti bancari hanno anche consentito di accertare l'avvenuto incasso delle somme indicate nelle fatture attive emesse dalla "Edil Formimas s.r.l.", ma mai esibite da questa ed acquisite soltanto all'esito dei controlli incrociati.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.