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Sentenza — n. 1274/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of bail due to alleged lack of reasoning regarding mental incapacity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Prosecutor's appeal against a Bologna review court order denying personal bail for four notaries. The defense argued the review court failed to explicitly evaluate expert evidence proving the victims were mentally incapacitated at the time of the deed. The court held the lower court's reasoning was sufficient because it addressed the intent to deceive rather than the immediate perception of incapacity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The review court's assessment of the gravity of the case and the existence of intent is sufficient even if it does not explicitly detail the evaluation of all expert evidence regarding the victims' mental state, provided the conclusion is not manifestly illogical.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Personal Bail Rejection Mental Incapacity Evidence Review Court Reasoning Prosecutor Appeal Dismissal amministrazione di sostegno perizia psichiatrica insufficiente assistenza alle persone con disabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma nel procedimento nei confronti di:

1. Pulvirenti Giuseppa Maria, nata a Catania il 16108/1971;

2. Velardi Gaetano, nato a Petralia Sottana (PA) il 11/03/1980;

3. Vincenzo Franco, nato a La Spezia il 28/07/1948;

4. Micheli Paolo, nato a Parma il 21/08/1963, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bologna il 26/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Paola Filippi, cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per l'indagata Pulvirenti Giuseppa Maria, l'Avv. Antonio De Rensis del Foro di Reggio Calabria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Udita, per l'indagato Velardi Gaetano, l'Avv. Silvia Piccinini del Foro di Reggio Emilia, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 26/05/2023, il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero di Parma avverso l'ordinanza del 28/03/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Parma aveva rigettato la richiesta di misura cautelare personale nei confronti dei predetti indagati, notai, sottoposti a indagine per concorso in circonvenzione di incapaci (soggetti ad amministrazione di sostegno) e falso in atto pubblico, per avere rogitato la costituzione di società di cui le persone offese erano soci e amministratori (ma in realtà mere teste di legno) pur in presenza di evidenti deficit psichici che impedivano loro di esprimere un valido consenso alla costituzione della società.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il 'Procuratore della Repubblica di Parma contestando, con l'unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame di elementi in base ai quali era desumibile in modo chiaro ed evidente come i circonvenuti fossero ictu oculi incapaci di rendersi conto di cosa stavano facendo (pag. 13 ricorso, in cui si menzionano una relazione peritale relativa alle persone offese Trogli Elena e Colombini Massimo, a un video relativo a Vascelli Claudio e all'interrogatorio dello stesso indagato Campanari Fabrizio).

3. In data 27/11/2023, l'Avv. Luigi De Giorgi del Foro di Parma, per l'imputato Micheli Paolo, depositava memoria con cui chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.

4. In data 27/11/2023, gli Avv. Franco Magnani e Amerigo Ghirardi, entrambi del Foro di Parma, per l'imputato Vincenzo Franco, depositavano memoria con cui chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Ed infatti, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la censura non tiene conto del principale argomento addotto dal Tribunale 4 del riesame con riferimento al dolo eventuale, da riferire non già all'atto di nomina in sé, come amministratori di società, bensì al fatto stesso della circonvenzione. Il Tribunale del riesame, con riferimento alla ritenuta insussistenza di un quadro di gravità indiziaria, già evidenziata dal giudice per le indagini preliminari, ha, da un lato, evidenziato che non sono stati rilevati contatti tra i notai e coloro che portavano le persone (naturalmente o legalmente) incapaci davanti agli stessi a rogitare, e, dall'altro, valorizzato la circostanza che i notai, ai quali gli indagati Allegri e Campanari ricorrevano, erano ben quattro, traendo da ciò la volontà dei circonventori di celare ai notai le finalità reali del conferimento delle cariche, elementi dai quali il Tribunale del riesame ha desunto - in modo non manifestamente illogico o contraddittorio - l'inesistenza di un accordo.

Da tali argomenti emerge, quindi la rilevanza non decisiva della percepibilità immediata dello stato di deficienza delle persone offese, unico aspetto su cui si fonda il ricorso. Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta