Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation rather than legal violation in seizure case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding the lower court's seizure order was based on insufficient motivation rather than a violation of law. The applicant argued that the burden of proof was unfairly shifted to her as a third party, but the court found the lower court's reasoning sufficient to establish the defendant's possession of the seized assets. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a ruling on real security measures is admissible only for violation of law, which requires the absence or mere appearance of motivation; complaints regarding mere insufficiency of reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
real security measures violation of law insufficient motivation inadmissibility possession versus ownership confiscation proceedings procedural costs restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 c.p.p.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
D.P.R. n. 68 del 28/4/2016
art. 325 c.p
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina
226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli
35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv.
Sez. 5, n. 21730 del 05/05/2021, Furore
da ultimo Sez. 5, n. 21730 del 05/05/2021, Furore, n.rn.;
Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, De Nisi
Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri
Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lauro Valentina, nata a Napoli il 30/10/1993, terza interessata nel procedimento a carico di Acampa Vincenzo, nato a Napoli il 16/03/1990 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma del 22/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale D.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 22/06/2023 il Tribunale del riesame di Parma rigettava il riesame proposto da Valentina Lauro, in qualità di terza proprietaria, avverso il provvedimento del GIP di Parma del 28/03/2023 di sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma di euro 3.268.248,79, profitto del reato percepito dalla società IM.CA . s.r.l.s., in esecuzione del quale la Guardia di Finanza di Parma eseguiva il sequestro dei seguenti beni, rinvenuti parte presso un appartamento locato dalla Steel Mec Impianti srl e parte all'interno di un controsoffitto sito presso la sede della Steel Mec srl: - la somma di euro 5.000,00, suddivisa in numero 100 banconote da 50 euro nonché un orologio marca Rolex; - la somma di euro 500, suddivisa in 10 banconote da 50 euro; - due valigie di marca Luis Vuitton e una borsa della stessa marca; - la somma di euro 85.000,00, suddivisa in n. 17 mazzette da 100 banconote da euro 50.

2. Avverso l'ordinanza la Lauro ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione in cui, con l'unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 321 comma 2, cod. peni, 12-bis comma 1, d. Igs. 74/2000. Il provvedimento impugnato si fonderebbe su un apparato mcitivazionale puramente apparente che finisce per «scaricare» sul terzo l'onere di dimostrare la esclusiva titolarità dei beni sequestrati, in violazione del pacifico principio di diritto secondo cui è l'accusa che deve dimostrare la disponibilità degli stessi in capo all'indagato.

3. In data 11/12/2023, l'Avv. Vincenzo De Rosa depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inammissibilità dell'odierno profilo di censura, in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge (sub specie carenza di motivazione, che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.

Ed infatti, a pagg. 2-3 dell'ordinanza impugnata è contenuta la motivazione in ordine alla riconducibilità alla «disponibilità» dell'Acampa Vincenzo dei beni in sequestro. Evidenzia in particolare il Tribunale del riesame come, da un lato, costituisca circostanza non contestata che l'odierna ricorrente e l'Acampa Vincenzo siano conviventi presso l'abitazione dove lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari.In secondo luogo, che la ricorrente non è stata in grado di produrre documentazione che attesti la proprietà dei beni mobili quali le borse e le valige Luis Vuitton e l'orologio Rolex.

In terzo luogo, che, all'atto del sequestro, l'Acampa stesso ha affermato che i beni sequestrati erano di sua pertinenza, dichiarazioni non elise dalla tardiva e successiva affermazione, resa in sede di interrogatorio di garanzia, secondo cui le pregresse dichiarazioni erano solo volte a tutelare la convivente. Da ultimo, evidenzia il Tribunale come l'origine lecita delle somme e dei beni mal si concilia con l'occultamento degli stessi all'interno di un controsoffitto. La motivazione non è apparente ma, al contrario, conforme alla costante giurisprudenza della Corte (v. da ultimo Sez. 5, n. 21730 del 05/05/2021, Furore, n.rn.;

Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 31/01/2019, De Nisi, Rv. 274852) secondo cui, in tema di sequestro e confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di «proprietà», ma con quella di «possesso», ricomprendendo tutte quelle «situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950).

Il ricorso, anche se formalmente volto a contestare la violazione di legge, di fatto contesta la motivazione offerta dal Tribunale, risultando pertanto inammissibile essendo stato proposto per motivi non consentiti.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa