Sentenza — n. 1271/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2/5/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto da Michele Condello avverso l'ordinanza emessa il 23/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del cd. braccialetto elettronico. q 2. Propone ricorso per cassazione il Conclello, deducendo - con unica censura - il vizio di motivazione quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine all'adeguatezza della misura cautelare.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 1271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: braccialetto elettronico. q 2. Propone ricorso per cassazione il Conclello, deducendo - con unica censura - il vizio di motivazione quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine all'adeguatezza della misura cautelare.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Condello Michele, nato a Polistena (RC) ill 23/6/1993 avverso l'ordinanza del 2/5/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Salvatore Staiano e Guido Contestabile, che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2/5/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto da Michele Condello avverso l'ordinanza emessa il 23/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del cd. braccialetto elettronico. q 2. Propone ricorso per cassazione il Conclello, deducendo - con unica censura - il vizio di motivazione quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine all'adeguatezza della misura cautelare.
3. Con atto del 30/11/2023, i difensori' del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione, in quanto il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva nelle more sostituito la misura custodia le con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 13/10/2023.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, motivata dal venir meno dell'interesse all'impugnazione. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.