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Sentenza — n. 875/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prosecution order declaring nullity due to retroactive abrogation causing procedural stagnation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed a Rome Intermediate Court order that declared the indictment null due to the retroactive abrogation of the specific criminal provision. The prosecution argued this caused unjustified procedural stagnation and violated the principle of reasonable duration by forcing a new contestation. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the Intermediate Court erred by declaring nullity when it should have simply re-qualified the facts under the surviving general provision.

Regesto Legislator

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Art. 2 cod. pen.; Art. 13 comma 3 d.l. n. 48/2023; The declaration of nullity of an indictment based on the retroactive abrogation of a specific criminal provision is procedurally abnormal and causes unjustified regression of the proceedings, requiring instead a re-qualification of the facts under the currently valid general provision.

Parole chiave

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retroactive abrogation procedural stagnation indictment nullity re-qualification of facts reasonable duration principle intertemporal validity prosecution order annulment ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 cod. pen.
Art. 13 comma 3 d.l. n. 48 del 2023
non aveva in alcun modo prospettato una diversità del fatto rispetto alla contestazione (unica ipotesi in cui è consentita la restituzione degli atti al P.M.); che non si era tenuto conto dell'art. 13, comma 3, d.l.
Art. 1 comma 318 I. n. 197 del 2022
ha fondato la propria decisione sull'abrogazione del predetto articolo a far data dal 01/01/2024 (disposta dall'art. 1, comma 318, I.
Art. 7 I. n. 26 del 2019
nei confronti di SPALLA Cristiana, in relazione al reato di cui all'art. 7 della I.
art. 316- ter cod. pen
Si evidenzia in particolare: che l'abrogazione ad effetto differito non comporterà alcuna aboliti° criminis, essendo la condotta riconducibile nell'alveo dell'art. 316- ter cod. pen.; che il G.u.p.
art. 2 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Rv. 222922
Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Rv. 222922), secondo cui è abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al P.M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: SPALLA Cristiana, nata a Roma il 09/06/1978 avverso l'ordinanza emessa il 07/06/2023 dal G.u.p. presso il Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN IFATTO 1.

Con ordinanza del 07/06/2023, il G.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. nei confronti di SPALLA Cristiana, in relazione al reato di cui all'art. 7 della I. n 26 del 2019. Il G.u.p. ha fondato la propria decisione sull'abrogazione del predetto articolo a far data dal 01/01/2024 (disposta dall'art. 1, comma 318, I. n. 197 del 2022), e del fatto che l'eventuale riconduzione della condotta nell'alveo cii altre disposizioni incriminatrici deve essere oggetto di una contestazione ex novo, "essendo nulla la richiesta di rinvio a giudizio fondata su norma abrogata, seppur con effetto differito".

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo l'abnormità del provvedimento, adottato in assenza di norme che io prevedano e produttivo di una ingiustificata stasi del procedimento. Si evidenzia in particolare: che l'abrogazione ad effetto differito non comporterà alcuna aboliti° criminis, essendo la condotta riconducibile nell'alveo dell'art. 316- ter cod. pen.; che il G.u.p. non aveva in alcun modo prospettato una diversità del fatto rispetto alla contestazione (unica ipotesi in cui è consentita la restituzione degli atti al P.M.); che non si era tenuto conto dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, ai sensi del quale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 7 per i fatti commessi fino al 31/12/2023; che l'abnormità derivava quindi dalla declaratoria di nullità rispetto ad una norma tuttora in vigore, la quale comunque si poneva come speciale rispetto ad altre disposizioni incriminatrici contenute nel codice penale.

Il P.M. ricorrente evidenzia inoltre che il provvedimento era stato emesso non solo senza previa fissazione dell'udienza preliminare, ma anche in totale assenza di contraddittorio, con indebito regresso dell'azione penale, determinando una indebita stasi del procedimento (dovendo escludersi la possibilità di violare la legge penale contestando con una nuova richiesta una norma diversa da quella speciale attualmente in vigore, di violare il principio della ragionevole durata del procedimento attendendo il prodursi dell'effetto abrogativo dell'art. 7, e di violare l'ordinanza del G.u.p. riproponendo l'originaria contestazione), 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando la fondatezza delle argomentazioni sviluppate in ricorso e la conforme decisione adottata in una recente pronuncia della Suprema Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, questa Suprema Corte ha osservato che «è abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di .cui è prevista l'abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione, posto che l'abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile» (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140 - 01, anch'essa relativa ad una fattispecie concernente il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, di. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

In motivazione, a sostegno della ritenuta abnormità, il Collegio ha così argomentato: "Sul punto deve innanzitutto richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. (in., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807, Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 e Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

In tal senso è stato chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In definitiva, l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti:

a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità;

b) non sia altrimenti impugnabile;

c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una Stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica.

3. Orbene, tali caratteristiche sono ravvisabili nel caso di specie. Ed invero il G.U.P. ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non perché ha ravvisato un vizio del capo di imputazione rispetto al contenuto descrittivo della condotta contestata o della norma incriminatrice richiamata, ma solo perché ha preso atto dell'abrogazione differita nella fattispecie ascritta (prevista a partire dal 1 gennaio 2024 per effetto dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022), circostanza questa che, tuttavia, non avrebbe consentito alcuna declaratoria di nullità, posto che la contestazione era stata ritualmente elevata secondo una norma in quel momento vigente e applicabile.

Peraltro, a parte il fatto che la previsione di un'abrogazione differita di diversi mesi non esclude affatto !a possibilità che il legislatore riveda quell'abrogazione, deve osservarsi che, ove pure l'abrogazione della norma incriminatrice fosse stata a effetto immediato, il G.U.P. non avrebbe potuto dichiarare comunque la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma avrebbe dovuto o pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, o avrebbe dovuto emettere il decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui, come sembra nel caso di specie, avesse ritenuto persistente il rilievo penale della condotta, pur sussumendolo in un'altra fattispecie incriminatrice, restando di competenza del giudice la corretta definizione giuridica del fatto.

La decisione del G.U.P., dunque, nell'invocare una causa di nullità non prevista dall'ordinamento (ovvero una sorta di nullità anticipata per abrogazione posticipata, per usare l'efficace espressione che si legge nel ricorso), ha oggettivamente determinato una indebita stasi processuale, risultando applicabile alla vicenda in esame il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Rv. 222922), secondo cui è abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al P.M. per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe, ciò in quanto la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, posto che spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall'alt. 2 cod. pen.".

Si ritiene di dover dar seguito a tale insegnamento, che del resto si pone in linea di continuità con l'indirizzo interpretativo, affermato sin da epoca risalente, secondo cui «è abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento il quale, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, abbia rimesso gli atti al PM per la riformulazione di alcuni capi di imputazione in seguito alla modifica delle disposizioni penali che avevano previsto per quel reato sanzioni più severe.

Ed invero la sopravvenienza di nuove disposizioni di legge,, modificative del trattamento penale del fatto contestato, è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, in quanto spetta al giudice, nei limiti della propria competenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, applicando, se del caso, i principi di diritto penale intertemporale dettati dall'art. 2 cod. pen.» (Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002, Luciani, Rv. 222922 - 01).

3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo ogni approfondimento sugli ulteriori profili denunciati in ricorso, relativi all'adozione del provvedimento in difetto di previo contraddittorio tra le parti, ed impongono l'annullamento senza • nan rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, al Tribunale di Roma - Ufficio G.i.p. - G.u.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e disp