Cassation annuls suspended sentence for exceeding mandatory six-month unpaid work limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the duration of unpaid community work without remitting the case. The appellant argued the one-year term violated statutory limits established by Supreme Court precedent. The Court found the violation valid and reduced the term to six months to align with the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, comma 2; art. 165, comma 1 cod. pen.: The duration of unpaid community work subject to conditional suspension must not exceed six months, or the lesser period defined by the suspended penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grasso Giovanni, nato a Torino il 24/05/1965 avverso la sentenza del 30/05/2023 del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Nlinistero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Noia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giovanni Grasso la pena di sei mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda, pena sospesa subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per la durata di un anno.
2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art.165, commi 1 e 2 cod. pen., in quanto la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività - al cui svolgimento è stata subordinata la sospensione condizionale della pena - risulta superiore ai limiti posti dagli artt. 54, comma 2 d.lgs. n. n. 274 del 2000 e dell'art. 165, comma 1, cod. pen., come stabilito da SU n. 23400 del 2022.
3. Il ricorso è fondato e perciò merita accoglimento.
4. Nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio il forza del quale la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. peri, in relazione alla misura della pena sospesa (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-02).
5. Nel caso in esame, sussiste la censurata violazione di legge, in quanto la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività è stata fissata in un anno, e, quindi, in violazione dei limiti dinanzi indicati. Posto che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez.
U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), ritiene il Collegio di rimodulare la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività in sei mesi, durata che coincide con il limite previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e che risulti pari alla misura della pena sospesa.6. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, durata che ridetermina nella misura di sei mesi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, durata che ridetermina nella misura di sei me