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Sentenza — n. 868/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against seizure order due to inadmissibility of illogicality claims under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Bicchierri's appeal against a seizure order inadmissible, rejecting arguments regarding legal violations and flawed reasoning. The defense argued the prosecutor illegally converted a preventive seizure into a probatory one and failed to adequately motivate the decision regarding the crime's elements and evidence needs. The court ruled that appeals against such orders are strictly limited to legal violations, excluding claims of illogicality unless the reasoning is completely absent or incoherent, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals against orders in preventive or probatory seizure proceedings are admissible only for legal violations, excluding general claims of illogicality or contradictory motivation unless the reasoning is entirely lacking or fundamentally incoherent.

Parole chiave

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criminal procedure appeal seizure order validity illogicality of reasoning probatory seizure conversion Cassazione inadmissibility sequestro di mezzi di prova causa di sequestro sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 617 cod. proc. pen.
Dlgs. 152/06
256 nelle ipotesi tra loro alternative di cui ai commi 1 e 2 Dlgs. 152/06 mentre il tribunale avrebbe fatto riferimento a un variegato ventaglio di ipotesi.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv.
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008
269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente Oggi, 18 GEN, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da Bicchierri Antonio nato a Policoro il 31/10/.1975; li Luan ni avverso la ordinanza del 29/06/2023 del tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Marilia di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti Di Pierri Gianni e Salerno Gian Paolo che hanno insistito per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Matera adito nell'interesse di Bicchierri Antonio avverso il provvedimento di convalida di un sequestro probatorio afferente un terreno agricolo, siccome adibito a deposito incontrollato di rifiuti, rigettava la domanda.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Bicchierri Antonio mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge per assenza dei requisiti legittimanti il sequestro. Si osserva che il sequestro preventivo di urgenza effettuato dai Carabinieri sarebbe stato convalidato illegittimamente in sequestro probatorio dal P.M. non potendosi operare una tale conversione.

4. Con il secondo motivo deduce la mancanza e la illogicità e contraddittorietà della motivazione circa i presupposti del vincolo come elaborata dal tribunale rispetto al fumus del reato e al periculum, mancando il rispetto dell'obbligo di illustrare la fattispecie di reato, le ragioni per cui la cosa sequestrata sarebbe corpo di reato o cosa pertinente al reato e le finalità probatorie perseguite.

5. Con il terzo motivo deduce la mancanza e la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al fumus commissi delicti. In quanto non sarebbe possibile comprendere quale sia la norma che si assume violata, facendosi riferimento da parte del P.M. all'art. 256 nelle ipotesi tra loro alternative di cui ai commi 1 e 2 Dlgs. 152/06 mentre il tribunale avrebbe fatto riferimento a un variegato ventaglio di ipotesi. Non vi sarebbero poi elementi univoci quanto al tempo del reato e alla quantità dei materiali. Inoltre non si sarebbe descritto analiticamente ciò che è stato sequestrato. Né vi sarebbe motivazione sulla possibilità di acquisire prove certe senza il ricorso al sequestro. Per cui alfine emergerebbe una mera iniziativa esplorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che diversamente da quanto sostenuto in ricorso il tribunale del riesame ha rilevato, confortato in ciò dal relativo verbale, rientrante tra gli atti disponibili per questa Suprema Corte, che i Carabinieri operanti hanno proceduto ad un sequestro probatorio rispetto al quale quindi nulla emerge né è allegato in senso contrario. Per cui coerentemente è intervenuta convalida da parte del pubblico ministero.

2. Quanto al secondo motivo va premesso che è inammissibile laddove si propone la sussistenza del vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Rispetto quindi all'unico vizio di motivazione ammissibile e dedotto, ovvero di mancanza di motivazione, esso è del tutto infondato a fronte di una ampia motivazione con cui i giudici hanno illustrato i profili legittimanti il sequestro probatorio illustrando non solo ll'ipotesi di incolpazione, ma anche la correlazione della misura alle res vincolate e le finalità probatorie perseguite, volte ad accertare la qualità e quantità dei rifiuti esistenti, i cui possibili plurimi esiti finali in funzione della fattispecie alfine delineabili non inficiano affatto il provvedimento impugnato. 3.Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato, sia innanzitutto nella prospettazione di vizi di illogicità o contraddittorietà, sia con riguardo al residuale unico vizio prospettabile in questa sede (di carenza di motivazione), a fronte di una illustrazione in linea con i principi delineanti i profili argomentativi da assicurare in ordine alla misura reale in esame, alla luce di quanto già evidenziato nel precedente paragrafo.

Così che le deduzioni difensive, laddove sostengono una insufficienza motivatoria appaiono, da una parte, definire gradi di motivazione che muovono su criteri di ultroneità rispetto allo standard motivazionale richiesto, dall'altra, si connotano per un carattere meramente rivalutativo.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo