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Sentenza — n. 865/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to formal withdrawal of the appeal by the defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the appeal on November 3, 2023. Although the appellant initially challenged the lower court's rejection of a review request regarding precautionary measures, the withdrawal rendered the appeal void. The court ruled that such withdrawal, occurring after the lower court revoked the original precautionary order, precludes any further proceedings or cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A formal withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, and no costs are assigned when the loss of interest to decide stems from subsequent events like the revocation of precautionary measures.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility precautionary measures cassation procedure loss of interest costs allocation formal renunciation imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 3, cod. proc. pen.
Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto dichiararsi ll'inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini
274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Serpa Alessandro, nato a Paola il 04/04/1983 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa in data 3 novembre 2023; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per rinuncia allo stesso. Depositata in Cancelleria

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 31/05/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Alessandro Serpa avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con duplice motivo, il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

3. Con memoria del 3 novembre 2023 sottoscritta dai difensori del ricorrente e da quest'ultimo è intervenuta rinuncia al ricorso, avendo il g.i.p., nelle more, revocato l'ordinanza applicativa di misura cautelare (con ord. 10 ottobre 2023, allegata alla memoria). Essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto dichiararsi ll'inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del proc:edimento, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, come l'intervenuta revoca della misura nei procedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, RY. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 2499:16).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso