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Sentenza — n. 15/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Olteanu Nicusor, quale legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000.

Regesto Legislator

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art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, art. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 - 01).

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio grave deficienza del procedimento all'estero rappresentanza valida procura speciale privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000
in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000.
art. 100 cod. proc. pen
Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Olteanv Nicusor, nato in Romania il 29/07/1974 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto • Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Olteanu Nicusor, quale legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Olteanu Nicusor, nella suindicata qualità, a mezzo di difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 100 e 322 cod.proc.pen. Espone che erroneamente il Tribunale del riesame di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per difetto di Procura speciale allegata all'atto di impugnazione; il difensore, infatti, aveva inviato a mezzo PEC istanza di riesame con allegata nomina del difensore di fiducia anche quale procuratore speciale per la proposizione del riesame avverso il provvedimento ablativo indicato nell'atto di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame dell'atto di nomina a difensore di fiducia rilasciato in data 18 maggio 2023 da Olteanu Nicusor, in qualità di legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., in favore dell'Avv. Francesco Talamo, emerge che questi, "destinatario del provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania dott. Marotta il 14.3.2023 nel procedimento in oggetto e notificato alla predetta società interessata alla restituzione della somma oggetto di sequestro", non solo nominava difensore di fiducia il predetto legale ma conferiva al medesimo "espressa procura speciale affinchè proponga istanza di riesame avverso il provvedimento ablativo".

3. Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 - 01).

4. Alla luce dei suesposti principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dal ricorrente risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all'avv. Francesco Talamo il potere processuale di proporre la richiesta di riesame nell'interesse della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I.; sussiste, dunque, la legittimazione a proporre la richiesta di riesame in capo al difensore della terza interessata.

5. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art.