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Sentenza — n. 13/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno rigettava l'istanza proposta in data 28 aprile 2023 nell'interesse di ROSSI RIC- CARDO, quale destinatario in proprio del provvedimento cautelare reale, confer- mando per l'effetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023, sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società BACK OFFICE SRL di cui l'attuale ricorrente è legale rappresentante, e, per equivalente, nei confronti del predetto Rossi, in quanto indagato in relazione al reato di cui al capo 212 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell'art. 13-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità ese- cutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione 2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo due motivi, di se- guito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 325, cod. proc. pen. e 483, cod. pen., nonché in relazione agli artt. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e 125, disp. Att. Cod. proc. pen. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 325, 309, comma 9, 324, comma 7, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., anche sotto il profilo della violazione di legge per mancanza o appa- renza della motivazione del provvedimento.

Parole chiave

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causa di sequestro sequestro di conti bancari documenti sequestrati pignoramento di crediti ricupero d'imposta appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI RICCARDO nato a ROMA il 18/08/1988 avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. lette le conclusioni del difensore, Avv. Scicchitano Sergio Nicola Aldo, .che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno rigettava l'istanza proposta in data 28 aprile 2023 nell'interesse di ROSSI RIC- CARDO, quale destinatario in proprio del provvedimento cautelare reale, confer- mando per l'effetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023, sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della società BACK OFFICE SRL di cui l'attuale ricorrente è legale rappresentante, e, per equivalente, nei confronti del predetto Rossi, in quanto indagato in relazione al reato di cui al capo 212 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell'art. 13-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità ese- cutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione 2.

Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo due motivi, di se- guito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 325, cod. proc. pen. e 483, cod. pen., nonché in relazione agli artt. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e 125, disp. Att. Cod. proc. pen. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 325, 309, comma 9, 324, comma 7, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., anche sotto il profilo della violazione di legge per mancanza o appa- renza della motivazione del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, assente il difensore di fiducia che ne aveva chiesto ed ottenuto la trattazione orale in data 6 settembre 2023, è inammissibile per rinuncia.

2. Risulta, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa in data 31 ottobre 2023, che con provvedimento del 23 agosto 2023, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro. Tale dissequestro sui beni dell'inda- gato veniva eseguito solo in data 24 ottobre 2023, dopo numerosi solleciti del difensore.

3. Pertanto, avendo il Sig. RICCARDO ROSSI ottenuto il dissequestro di quanto oggetto d'apprensione in forza dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo emessa in data 14 marzo 2023, lo stesso non ha più alcun interesse a coltivare l'impugnazione proposta questa sede.

3. Trova, peraltro, applicazione il principio secondo cui in tema di impugna- zioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di in- teresse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al ver- samento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il soprag- giunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soc- combenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 14 novembre 2023