Cassation court dismisses appeal as execution incident, requiring transfer to GIP for confiscation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by reclassifying it as an execution incident rather than a direct cassation appeal. The appellant argued that the GIP's confiscation order violated the law by seizing property without sufficient investigative evidence regarding the authenticity of the artworks. The court ruled that such challenges must be addressed through the execution incident procedure before the same judge who issued the original order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 640, cod. proc. pen.: When a party challenges a judicial act using an improper means, the court must verify the act's objective impugnability and the party's intent to seek judicial review, thereby qualifying the filing as an execution incident for transmission to the competent execution judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALDINI ALBERTO nato a Treviso il 19/08/1948 avverso il decreto del 08/07/2024 del GIP del TRIBUNALE di PADOVA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, disponga la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Padova FATTO E DIRITTO 1.
Con decreto dell'08/07/2024 il Gip del Tribunale di Padova ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico anche di Alberto Faldini per la ricettazione di dipinti e l'utilizzazione di atti falsi, sul presupposto del decorso dei termini prescrizionali di tali reati; ha altresì disposto la confisca e distruzione dei dipinti elencati alle pagine 1 e 2 della nota della Guardia di Finanza del 24 maggio 2024, la confisca e l'assegnazione al nucleo GdF di Venezia di tre dipinti falsi o contraffatti elencati a pag. 2 della suddetta nota, la restituzione agli aventi diritto degli altri beni in elenco. y 2.
Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Faldini, sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla confisca di beni di sua proprietà e, in particolare, di un'opera, che si assume contraffatta, indicata come appartenente a Giuseppe Capogrossi, e di una scultura, ritenuta falsamente attribuita a Auguste Rodin. Sostiene il ricorrente che non sarebbero state indicate le evenienze investigative per ritenere le opere suddette false o contraffatte, essendo invece le stesse autentiche e legittimamente poste in commercio.
3. Il ricorso va diversamente qualificato. Contro il provvedimento di confisca pronunciato contestualmente a quello di archiviazione è consentita, infatti, unicamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso, anche in caso di confisca non obbligatoria, con le forme dell'incidente di escuzione (Sez. 2, Ord. n. 26911 del 28/06/2022, Rv. 283786; Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203).
Con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ritiene il collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 2, ord. 26911/2022 cit. che ha argomentato, anche con precisi richiami giurisprudenziali, circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione proposta come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 27/11/2024 Il Consig