Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47733/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed solely by the defendant rather than by a registered defense lawyer. The defendant argued for personal submission, but the court emphasized that under the revised procedural code, such appeals must be executed by qualified counsel to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense lawyer registered in the special roll; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal defense lawyer signature procedural inadmissibility special defense roll personal submission invalid requisito della firma atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, cod. proc. pen.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
Iuliano Francesco impugna la sentenza in data 11/06/2024 della Corte di appello di Torino, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Va, dunque, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: IULIANO FRANCESCO RICCARDO nato il 28/10/1978 a LAMEZIA TERME avverso la sentenza in data 11/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI TO- RINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Iuliano Francesco impugna la sentenza in data 11/06/2024 della Corte di appello di Torino, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. L'atto d'impugnazione, invero, risulta sottoscritto dal solo Iuliano con firma autenticata dal Direttore della Casa Circondariale dove quegli si trova ristretto, mentre non risulta sottoscritto dal difensore. Va, dunque, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, es- sendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autentica- zione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto _stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi de- dotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos