Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds in a plea agreement appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged grounds that were waived by the parties' agreement to a plea deal. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and omitted reasons for acquittal, but these issues fell outside the scope of permissible appeals under the specific procedural rules for plea agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals following a plea agreement, only objections regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent judicial content are admissible, while waived grounds and sentencing errors outside statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MONETTI DANILO nato il 25/03/2001 a NAPOLI avverso la sentenza in data 05/04/2024 della CORTE DI APPELLO DI NA- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Monetti Danilo, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza del 05/04/2024 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dovendosi altresì ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196 - 01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme