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Ordinanza — n. 47731/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against agreed sentencing are inadmissible when challenging non-exhausted acquittal grounds under Art. 129. Appeals are inadmissible when challenging non-exhausted acquittal grounds under Art. 129. Appeals are inadmissible when challenging non-exhausted acquittal grounds under Art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible cassation appeals filed by two defendants against a lower court's agreed sentencing. The appellants argued that the trial judge failed to verify potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, claiming this constituted a violation of law and a defect in reasoning. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals against agreed sentencing to specific statutory hypotheses, thereby prohibiting challenges to unexamined acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentencing are inadmissible when they challenge the non-verification of acquittal grounds not listed in the exhaustive statutory exceptions.

Parole chiave

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agreed sentencing cassation appeal acquittal grounds procedural violation Criminal Procedure Code pena massima concorso materiale di reati contravvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine
(cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337 01; Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Fiore Massimiliano, nato a Palermo il 17.2.1983, Fanara Luca, nato a Palermo il 9.2.1991, contro la sentenza del Tribunale di Genova del 10.9.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.9.2024 il Tribunale di Genova, su richiesta del difensore di fiducia di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a Massimiliano Fiore ed a Luca Fanara, in relazione ai fatti di ricettazione continuata in concorso loro ascritti, la pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 467,00 di multa, ciascuno, su cui era stato acquisito ed era stato ottenuto il consenso del PM;

2. ricorrono per cassazione sia il Fiore che il Fanara con due ricorsi distinti ma identici nel contenuto ed a firma del medesimo difensore che deduce, per entrambi, violazione di legge processuale e vizio di motivazione: rileva, infatti, che il giudicante ha reso una motivazione di mero stile in ordine alla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3 I ricorsi sono inammissibili. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 01; Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma