Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the five-day deadline for coercive measures review is merely ordinatorial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant challenged the GIP's failure to decide within five days, arguing this violated procedural validity. The defense claimed the delay undermined the legality of the residence obligation order, while the Court found the appeal targeted the mere inactivity rather than a specific ruling. The Court ruled that this five-day period is ordinatorial in nature, meaning its non-compliance does not render the decision void or justify a cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 299, comma 3, cod. proc. pen.; The five-day deadline for deciding on requests to revoke or substitute coercive measures is ordinatorial, and its non-compliance does not produce any procedural invalidity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Cavaleri Maria Pia, nata a Licata il 9.9.2002; relativa all'istanza di revoca dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento del 14.6.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza datata 25.6.2024 e trasmessa, tramite PEC, in data 30.6.2024, il difensore di Maria Pia Cavaleri aveva chiesto al GIP del Tribunale di Agrigento la revoca o, in subordine, la sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare dell'obbligo di dimora che era stata adottata nei confronti di costei in data 14.6.2024 nell'ambito del procedimento 2287/2024 RGNR, sul rilievo della insussistenza di elementi indiziari idonei a giustificare la limitazione della libertà personale in termini tali da non precludere la paventata reiterazione delittuosa;
2. in data 1.10.2024 il difensore della Cavaleri ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riguardo all'inosservanza, da parte del GIP, dell'obbligo di provvedere sull'istanza entro il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., la cui violazione si rifletterebbe sulla stessa validità dell'ordinanza genetica.
3. Va in primo luogo precisato che, dall'esame degli atti, risulta che il GIP ha provveduto sull'istanza di revoca con provvedimento del 2.10.2024 e, perciò, in data successiva al ricorso per cassazione che, difatti, ha riguardato ed avuto ad oggetto la sola violazione - di per sé - del termine di cinque giorni previsto dall'art.299 cod. proc. pen..
4. A prescindere dalla impossibilità di configurare una impugnazione che non abbia avuto di mira un provvedimento ma la mera inerzia nella sua adozione, è sufficiente ad ogni modo richiamare la risalente ed uniforme giurisprudenza di questa Corte che, da sempre, ha affermato che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure coercitive ha natura ordinatoria, con la conseguenza per cui nessuna invalidità processuale, sanzionabile in questa sede e, comunque, nel caso di specie nemmeno configurabile, può derivare dalla sua inosservanza (cfr., Sez. 1 - , n. 479 del 08/10/2020, dep. 08/01/2021, Elia, Rv. 280215 - 0; Sez. 6, n. 44092 del 14/10/2014, Manzo, Rv. :260719-01; Sez. 6, n. 7319 del 11/02/2009, Albanese, Rv. 242925-01; Sez. 6, n. 3546 del 07/12/1991, dep. 05/03/1991, Rv. 190039; Sez. 1, n. 3 587 del 05/03/1990, Sortino, Rv. 183740- 01).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni che consentano di escludere profili di colpevolezza nell'attivare l'impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso