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Sentenza — n. 47727/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of sufficient evidence for grave suspicion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica challenged a lower court order rejecting a detention request for a suspect accused of aggravated fraud. The court found the appeal inadmissible because the prosecutor's arguments merely offered an alternative factual reconstruction rather than demonstrating a legal error. The court ruled that cassation judges cannot re-evaluate evidence or substitute their own factual findings for those of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the court of first instance and will not examine alternative factual reconstructions proposed by the prosecutor.

Parole chiave

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cassation review limits grave suspicion requirement detention order appeal factual assessment standard prosecutor burden of proof atti istruttori penali perseguimento penale per truffa indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PESCARA Nel procedimento a carico di CAPUANO ANTONIO SAMUELE nato il 15/12/2004 a NAPOLI avverso l'ordinanza in data 02/09/2024 del TRIBUNALE DI L'AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato NELLO SGAMBATO che, nell'interesse di Capuano Antonio Samuele ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara impugna l'ordinanza in data 02/09/2024 del Tribunale di L'aquila, che ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare dallo stesso pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 08/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Capuano Antonio Samuele, per il reato di truffa aggravata. Deduce:

1. Vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente illustra la dinamica dei fatti e osserva che dalla lettura combinata dai tabulati telefonici e dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni con i quali venivano contattate le vittime, dei messaggi scambiati tra i due ragazzi e dai momenti della loro trasmissione risultava il coinvolgimento di Capuano nel tentativo di truffa in danno di D'Arcangelo Maria Rita e nella truffa in danno di Vellante Bice.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto per questioni non consentite. Il G.i.p. e il Tribunale hanno rigettato -rispettivamente- l'istanza di applicazione di misura cautelare e l'appello osservando che gli elementi valorizzati dal pubblico ministero non erano sufficienti a ritenere raggiunto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ricorrente sostiene il contrario, con argomentazioni che si risolvono in una valutazione delle risultanze investigative alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione.

Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l'implosione della struttura argomentativa impugnata.

3. Da quanto esposto consegue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 14/11/2024 Il Con