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Sentenza — n. 47726/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's late withdrawal of legal action.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client withdrew the legal action on October 4, 2024. The defense argued for excessive power and lack of reasoning, but the withdrawal rendered these arguments moot. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the client to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of appeal submitted after the deadline renders the appeal inadmissible, barring the court from assessing the substantive grounds of the withdrawn arguments.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility court costs criminal procedure late submission risarcimento per atto illecito minaccia contro le autorità inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591 cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 224-bis cod. proc. pen.
Art. 359-bis cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Mafrici Domenico, nato a Delianuova il 5.7.1997, contro l'ordinanza del GIP di Palmi del 16.7.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso per intervenuta rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

i. Con ordinanza del 16.7.2024 - resa ai sensi degli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. - il GIP del Tribunale di Palmi, su richiesta del PM, aveva autorizzato l'esecuzione del prelievo di materiale biologico sulla persona di Domenico Mafrici, indagato per il delitto di rapina pluriaggravata commessa in Delianuova 1'1.3.2024;

2. aveva proposto ricorso per cassazione il Mafrici tramite il difensore che aveva dedotto: 2.1 eccesso di potere - abnormità dell'atto - con cui il GIP ha deciso su questioni devolute alla cognizione della Suprema Corte a séguito del ricorso proposto contro il provvedimento del 6.7.2024; 2.2 omessa motivazione del provvedimento, in violazione degli artt. 125, 132 e 359-bis cod. proc. pen.;

3. il 4.10.2024 il difensore del ricorrente trasmetteva atto di rinuncia all'impugnazione sottoscritto dallo stesso Mafrici;

5. la Procura Generale ha inviato le proprie conclusioni prendendo atto della rinuncia ed insistendo, perciò, per l'inammissibilità del ricorso;

6. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.. In data 4.10.2024 la difesa dell'odierno ricorrente ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia (per asserita carenza di interesse) che comporta, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (cfr., Sez. 2 - , n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02) non essendo state nemmeno allegate le ragioni della sopravvenuta carenza di interesse non consentendo, perciò, a questa Corte, di valutare se si sia verificata, nel caso che ci occupa, una ipotesi di cessata materia del contendere.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R