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Sentenza — n. 47722/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47722/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Djordjevic Fatima, a mezzo del suo difensore, presentava alla Corte di Appello di Genova istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per proporre impugnazione avverso due pronunce di condanna emesse dalla medesima Corte di Appello, l'una in data 2/7/2003, irrevocabile il 7/10/2003, di conferma della sentenza del Tribunale di Savona in data 12/2/2003, e l'altra in data 21/11/2008, irrevocabile il 7/4/2009, emessa in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 23/3/2005. A sostegno dell'istanza deduceva di aver avuto conoscenza delle predette sentenze e dei relativi procedimenti solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione n. 240/2014, avente ad oggetto una pluralità di condanne a suo carico. Chiedeva, pertanto, la restituzione ne termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Genova del 2/7/2003, irrevocabile il 7/10/2003, di conferma della sentenza del Tribunale di Savona, ed altresì la "sentenza del Tribunale di Pesaro irrevocabile il 24/8/2008".

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47722/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna di tali allegazioni, invece, risulta dall'istanza di rimessione in termini, né dal ricorso in cassazione, che è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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documenti mancanti adempimento dei presupposti processuali allegazioni insufficientemente motivate esecuzione – Documenti da produrre procedura di rivendicazione nel pignoramento decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Djordjevic Fatima, a mezzo del suo difensore, presentava alla Corte di Appello di Genova istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC FATIMA nato il 02/08/1976 avverso l'ordinanza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Djordjevic Fatima, a mezzo del suo difensore, presentava alla Corte di Appello di Genova istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per proporre impugnazione avverso due pronunce di condanna emesse dalla medesima Corte di Appello, l'una in data 2/7/2003, irrevocabile il 7/10/2003, di conferma della sentenza del Tribunale di Savona in data 12/2/2003, e l'altra in data 21/11/2008, irrevocabile il 7/4/2009, emessa in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 23/3/2005. A sostegno dell'istanza deduceva di aver avuto conoscenza delle predette sentenze e dei relativi procedimenti solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione n. 240/2014, avente ad oggetto una pluralità di condanne a suo carico. Chiedeva, pertanto, la restituzione ne termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Genova del 2/7/2003, irrevocabile il 7/10/2003, di conferma della sentenza del Tribunale di Savona, ed altresì la "sentenza del Tribunale di Pesaro irrevocabile il 24/8/2008".

2. La Corte territoriale, con ordinanza del 6/5/2024, ritenuto che la Djordjevic, in relazione alla sentenza di cui al n. 57 del casellario giudiziale, risultava "detenuta presente", in quanto arrestata in flagranza di reato di tentato furto il giorno prima, mentre nel giudizio di appello risultava "libera non presente", in quanto evasa dagli arresti domiciliari, rigettava l'istanza in relazione alla sentenza emessa il 2/7/2023. In relazione alla sentenza di cui al n. 67 del casellario giudiziale rilevava, invece, da un lato la contraddittorietà dell'istante che nelle conclusioni aveva fatto riferimento a sentenza del Tribunale di Pesaro, e dall'altro l'impossibilità di acquisire il fascicolo processuale della sentenza emessa dalla Corte medesima in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 23/3/2005, non conoscendosi il numero del procedimento, non indicato né nell'istanza né nel casellario giudiziale. Dichiarava, pertanto inammissibile la seconda istanza.

3. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Djordjevic, deducendo l'illogicità della motivazione, con riferimento alla sola sentenza in data 21/11/2008, irrevocabile il 7/4/2009, adducendo non essere onere della parte privata allegare la decisione di cui si tratta, e dovendosi ritenere, invece, adempimento proprio della Corte di Appello quello acquisire le sentenze oggetto di istanza di rimessione in termini.

4. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso, che non rivolge alcuna censura avverso il rigetto dell'istanza di restituzione in termine proposta avverso la sentenza n. 57 del casellario giudiziale, censura, invece, la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza in relazione alla sentenza n. 67 con un motivo inammissibile per la sua genericità. Anche a voler ritenere un mero refuso l'indicazione, nelle conclusioni dell'istanza di rimessione in termini, di una non meglio precisata sentenza del Tribunale di Pesaro in luogo di una sentenza della Corte di Appello di Genova in data 21/11/2008, irrevocabile il 7/4/2009, emessa in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo in data 23/3/2005, deve comunque rilevarsi che era onere della parte, nel dedurre la mancata conoscenza del procedimento, quantomeno indicare il numero dello stesso, così da consentire al giudice adito l'acquisizione della sentenza, le modalità di notifica della stessa alla ricorrente e le ragioni per le quali nel caso concreto le stesse si sarebbero rivelate inidonee a garantire la conoscenza del procedimento.

Nessuna di tali allegazioni, invece, risulta dall'istanza di rimessione in termini, né dal ricorso in cassazione, che è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso l'8 ottobre 2024 Il Con