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Sentenza — n. 47611/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific prejudice from missing translation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the defense team inadmissible, ordering the payment of fines. The defense argued that the lack of a written translation of the plea-bargain sentence violated constitutional rights and the defendant's awareness requirements under Article 51 bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, ruling that the presence of an interpreter during the validation hearing rendered the waiver of translation valid and that the omission of translation does not automatically constitute a ground for nullity without specific evidence of prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 143, 178 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 51 bis disp. att. cod. proc. pen.: The absence of a written translation of a plea-bargain sentence does not inherently cause nullity if the defendant was assisted by an interpreter and counsel, as the waiver remains valid provided the defendant was made aware of the consequences.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea bargain translation interpreter assistance waiver validity procedural nullity constitutional rights criminal procedure code rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 24 Costituzione
in relazione all'art. 24 della Costituzione per effetto dell'omessa traduzione della sentenza impugnata.
Art. 51 bis disp. att. cod. proc. pen.
Deduce in particolare che l'illegittimità della rinunzia consegue alla violazione dell'art. 51 bis disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
186/2000, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod.proc.pen.
art. 24 della Costituzione
in relazione all'art. 24 della Costituzione per effetto dell'omessa traduzione della sentenza impugnata.
art. 51 bis disp. att. cod.proc.pen
Deduce in particolare che l'illegittimità della rinunzia consegue alla violazione dell'art. 51 bis disp. att. cod.proc.pen.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
186/2000, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019
103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv.
Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019
Corte Costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da KIKACHEISHVILI GOGA n. in Georgia il 20/9/1989 ATANASOV CVETAN n. in Lituania il 23/2/1980 KUPARADZE MAMUKA n. in Georgia il 12/6/1970 AVALIANI SOSO n. in Georgia il 16/5/1972 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 8/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Simone Perelli che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Roma, su richiesta delle parti, applicava agli imputati la pena da ciascuno prospettata con l'assenso del P.m. in relazione al delitto di tentata rapina aggravata loro concorsualmente ascritto in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. Giangregorio De Pascalis, che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 143 e 178 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 24 della Costituzione per effetto dell'omessa traduzione della sentenza impugnata. Il difensore, premesso che gli odierni ricorrenti sono alloglotti e che nell'udienza di convalida sono stati assistiti da un interprete, sostiene l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia della rinunzia alla traduzione scritta degli atti del processo effettuata in quella sede. Deduce in particolare che l'illegittimità della rinunzia consegue alla violazione dell'art. 51 bis disp. att. cod.proc.pen. che ne subordina gli effetti alla consapevolezza dell'imputato circa le conseguenze che derivano dall'atto. Aggiunge che, in ogni caso, la motivazione della sentenza non è stata tradotta neppure in forma orale in quanto non redatta contestualmente con conseguente pregiudizio per le ragioni della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per genericità delle censure, comunque manifestamente infondate. Il difensore non chiarisce le ragioni per cui la rinunzia alla traduzione scritta degli atti effettuata dagli imputati in sede di udienza di convalida risulterebbe illegittima ed inefficace ai sensi dell'art. 51bis, comma 3, disp. att. cod.proc.pen., atteso che in detta fase era garantita l'assistenza dell'interprete e del difensore di fiducia in grado di renderli edotti delle conseguenze dell'atto. V'è da aggiungere che, nella specie, pare dubbia la stessa sussistenza del requisito della mancata conoscenza della lingua italiana in relazione a tutti i ricorrenti, trattandosi di soggetti nei cui confronti, con la sola eccezione dell'Avaliani, risulta ritualmente contestata e ritenuta la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, che suggerisce una significativa e risalente permanenza degli stessi sul territorio nazionale, incompatibile con l'addotta ignoranza della lingua. 1.1 Questa Corte, inoltre, ha chiarito in tema di traduzione degli atti che, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111 -02; n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103 — 01).2.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, quantificata nel suo ammontare tenendo conto dei rilevanti profili di colpa nella determinazione della causa d'irricevibilità dell'impugnazione. 2.1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2000, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha rimarcato che la natura sanzionatoria della condanna in esame esige la valutazione della condotta del destinatario, anche in relazione all'elemento soggettivo.

In detta prospettiva, nel rispetto del principio d'uguaglianza, se può andare esente dalla condanna alla sanzione pecuniaria il ricorrente che abbia proposto il ricorso poi dichiarato inammissibile, "ragionevolmente fidando nell'ammissibilità", nel caso contrario, ove il ricorso ignori colposamente il dettato normativo posto a fondamento del sindacato di legittimità ovvero orientamenti consolidati della giurisprudenza o ancora prospetti enunziati smentiti dall'accesso agli atti, ove consentito, o in palese ed irriducibile contrasto con gli accertamenti di merito, il giudice è tenuto a graduare l'importo della sanzione pecuniaria, ragguagliando il grado della colpa alla latitudine della forbice edittale. 2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, valutato il coefficiente colposo alla luce dei contenuti del ricorso, stimasi equa la determinazione della sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 ott