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Ordinanza — n. 47061/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic complaints about agreed sentence and unraised mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised generic complaints regarding the agreed sentence and unraised mitigating circumstances. The appellant, Carmine Bianco, challenged the appellate court's application of the agreed penalty for usury and extortion but failed to specify grounds permitted by law. The court ruled that such grievances were either waived or did not meet the strict admissibility criteria for appeals against agreed sentences.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Appeals against agreed sentences are inadmissible if they concern waived grounds, non-considered acquittal conditions, or penalty determination not linked to sanction illegality.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible grounds waived mitigating circumstances penalty determination cassation admissibility adeguamento della pena alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod.proc.pen.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod.proc.pen
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO CARMINE nato a BOTRICELLO il 22/09/1976 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, emessa il 26 maggio 2023, ha applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., in relazione a vari reati di usura, estorsione ed altro.

2. Ricorre per cassazione Carmine Bianco, dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, h/L- mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito, nonché del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questione che non faceva parte dell'accordo e per questo da intendersi oggetto di rinuncia. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così