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Sentenza — n. 47059/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated robbery, ruling defendant had effective knowledge of proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Nishani Arnid's appeal against a final conviction for aggravated robbery, upholding the lower court's finding that he had effective knowledge of the trial. Although the defendant was expelled and represented by different counsel after a suspended sentence was granted, the court determined the subsequent proceedings were merely a continuation of the original trial rather than a new one. Consequently, the court ruled that his prior participation in plea negotiations and the continuity of the legal process constituted sufficient proof of his awareness, warranting the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 420-bis c.p.p.: The court must evaluate the symptomatic behavior of an absent defendant to determine effective knowledge of proceedings, rejecting automatic presumptions based solely on the absence of contact with original counsel or the interruption of the trial due to expulsion.

Parole chiave

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rescissione del giudicato conoscenza effettiva del processo procedimento continuativo difensore di fiducia processo in assenza rapina aggravata art. 629-bis c.p.p. nomina dell'arbitro

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni 2 kg" Unite condividono, l'art. 629-bis cod.
Art. 420-bis c.p.p.
Art. 444 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del processo per il fatto di avere nominato un difensore di fiducia attraverso il quale aveva ottenuto una prima sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del processo per il fatto di avere nominato un difensore di fiducia attraverso il quale aveva ottenuto una prima sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni 2 kg" Unite condividono, l'art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric
In questo senso, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione, fg.
Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze
22: "secondo l'interpretazione dell'istituto della rescissione del giudicato, offerta dalla citata sentenza Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni 2 kg" Unite condividono, l'art.
Sez. 5, n. 12759 del 09/01/2020, N.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NISHANI ARNID nato in Albania il 22/12/1990 avverso l'ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato inerente alla sentenza del Tribunale di Vasto, emessa il 16 maggio 2017 e divenuta irrevocabile il 25 maggio 2019, che aveva condannato Nishani Arnid in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del processo per il fatto di avere nominato un difensore di fiducia attraverso il quale aveva ottenuto una prima sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poi annullata dalla Corte di cassazione, con regressione del procedimento ed instaurazione del dibattimento che aveva dato luogo alla sentenza del Tribunale di Vasto passata in giudicato e nel quale si era proceduto in sua assenza. biv La Corte, al cospetto di tali emergenze, non ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente fosse stato espulso dal territorio italiano dopo la nomina del difensore di fiducia ed in esito alla scarcerazione dovuta all'ottenimento della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di patteggiannento poi annullata.

2. Ricorre per cassazione Arnid Nishani, deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo nonostante l'imprevedibile anomalia rappresentata dall'annullamento della sentenza di patteggiamento ad opera della Corte di cassazione, che aveva determinato l'instaurazione di un nuovo procedimento (contrassegnato da nuovo numero di RGNR) nel quale il ricorrente, giudicato in assenza, era stato difeso dai difensori di fiducia nominati nel primo procedimento definitosi con sentenza di applicazione della pena, professionisti con i quali egli non aveva più avuto alcun contatto stante il fatto che, dopo la sua scarcerazione in esito alla sentenza di patteggiamento a pena sospesa, era stato espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Prefetto di Chieti del 29 gennaio 2013, stessa data della scarcerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. Deve, in primo luogo, osservarsi, che il processo avviato dopo la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la sentenza di applicazione della pena emessa a carico del ricorrente, non può essere considerato un procedimento diverso dal primo ma solo la prosecuzione di quello, secondo quanto previsto nella sentenza rescindente che disponeva, non a caso, l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto "per il corso ulteriore".

2. In secondo luogo, trattandosi del medesimo procedimento, la nomina del difensore di fiducia aveva valore ai fini di interesse, come pure il fatto che l'imputato fosse stato a conoscenza dell'accusa ed avesse addirittura preso parte attiva ad un segmento del processo, patteggiando la pena. Per potersi dedurre la mancanza di prova della effettiva conoscenza del processo, per quel che qui rileva, occorre che l'assenza si sia protratta lungo tutto il processo, secondo quanto ripetutamente e concordemente affermato da più sentenze di legittimità.

In questo senso, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione, fg. 22: "secondo l'interpretazione dell'istituto della rescissione del giudicato, offerta dalla citata sentenza Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni 2 kg" Unite condividono, l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza': (Nello stesso senso, Sez. 5,n. 12759,09/01/2020, N.,Rv. 279199).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento