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Ordinanza — n. 46707/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because no illegal penalty was found in the appellate sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding sentencing mitigation was not a valid ground for review. The appellant argued that generic mitigating circumstances could not be equated to statutory aggravating circumstances under Article 628 of the Penal Code. The court held that appeals against sentencing agreements under Article 599-bis are inadmissible unless an illegal penalty is imposed, which requires the sentence to exceed statutory limits or apply to a different factual scenario than those defined by law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 628 c.p.: Appeals against appellate sentencing agreements are inadmissible unless an illegal penalty is imposed, which occurs only when the sentence exceeds statutory limits or applies to a factual scenario different from those legally prescribed.

Parole chiave

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sentencing agreement illegal penalty cassation appeal mitigating circumstances aggravating circumstances procedural inadmissibility Article 599-bis prova della minore età

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza resa il 20 maggio 2024 la Corte d'Appello di Milano applicava all'imputato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso e rapina aggravata continuata in concorso ascrittigli.
Art. 628 cod. pen.
Assumeva in proposito che la Corte d'Appello non avrebbe potuto concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (nella specie erano state ritenute le circostanze aggravanti di cui all'art. 628 commi secondo e terzo nn.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 23 cod. pen.
Art. 65 cod. pen.
Art. 71 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza resa il 20 maggio 2024 la Corte d'Appello di Milano applicava all'imputato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso e rapina aggravata continuata in concorso ascrittigli.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella
Il ricorso è inammissibile in quanto nel caso di specie non si verte in ipotesi di pena illegale (v., fra le altre, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTA ANGELO nato a NAPOLI il 09/04/2001 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa il 20 maggio 2024 la Corte d'Appello di Milano applicava all'imputato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso e rapina aggravata continuata in concorso ascrittigli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 628 comma 5 e 62-bis cod. pen.

3. Assumeva in proposito che la Corte d'Appello non avrebbe potuto concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (nella specie erano state ritenute le circostanze aggravanti di cui all'art. 628 commi secondo e terzo nn. 1), 3bis) e 3quinquies) cod. pen.), considerato il disposto dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., a tenore del quale "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

4. Il ricorso è inammissibile in quanto nel caso di specie non si verte in ipotesi di pena illegale (v., fra le altre, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, secondo cui "Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia"): situazione che ricorre soltanto allorquando venga applicata una pena al di fuori dalla cornice edittale, o di specie diversa da quella prevista (cfr., in tema, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, che, proprio con riferimento a un caso di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze, così ha statuito: "La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti echi-tali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di 5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell