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Sentenza — n. 46699/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction due to post-sentence withdrawal of private prosecution complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the crime was extinguished by a post-sentence withdrawal of the private prosecution complaint. The defendants argued for non-prosecution based on this withdrawal and the minor nature of the offense, while the prosecutor requested the conviction be upheld. The court ruled that the procedural violation regarding the late withdrawal was fundamental, necessitating the annulment of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 152 c.p.; Art. 131-bis c.p.: A criminal conviction must be annulled if a private prosecution complaint is withdrawn after the judgment but before the appeal deadline, extinguishing the crime.

Parole chiave

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private prosecution withdrawal extinction of crime post-sentence remission criminal appeal annulment procedural violation contraffazione di merci truffa all'assicurazione traente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 152 c.p.
Art. 131-bis c.p.
in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 340, comma 4, c.p.p.
Non essendo stato altrimenti stabilito le spese processuali ex art. 340, comma 4, cod.
artt. 152 cod. pen
in relazione agli artt. 152 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Laidelli Sereno, nato a Capo di Ponte il giorno 2/5/1960 rappresentato ed assistito dall'avv. Mario Alberto Dino Nobili - di fiducia 2. Laidelli Manuel, nato a Esine il giorno 11/4/1996 rappresentato ed assistito dall'avv. Mario Alberto Dino Nobili - di fiducia avverso la sentenza in data 22/3/2024 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore degli imputati, avv. Vincenzo Comi (in sostituzione del sopra indicato difensore di fiducia), che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 22 marzo 2024 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Sereno Laidelli e di Manuel Laidelli in relazione al reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di Roberto Rollino, con contestuale condanna degli stessi a risarcire il danno quantificato in 5.000,00 euro subito dalla persona offesa costituita parte civile. In sintesi, si contesta agli imputati di avere venduto al Rollino, per il corrispettivo di 4.800,00 euro una autovettura Land Rover Defender dichiarandola in buone condizioni strutturali, laddove la stessa presentava, invece, vizi strutturali gravi, mancando intere parti del fondale, essendo la base portante completamente arrugginita ed essendo il telaio marcio e non recuperabile, nonché traendo in inganno la persona offesa con la quale venivano intrattenuti contatti telefonici e telematici, alla quale venivano fornite fotografie riproducenti la carrozzeria e gli interni del veicolo al fine di attirare l'attenzione dell'acquirente sui vizi meramente estetici e nascondendo gli ulteriori gravi vizi.

Il reato è contestato come commesso in data 31 maggio 2018.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen. in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione della querela e relativa accettazione. Rappresenta la difesa dei ricorrenti che in data 10 luglio 2024 la persona offesa Roberto Rollino con dichiarazione resa innanzi alla Procura della Repubblica di Asti ha rimesso la querela dallo stesso sporta in data 23 agosto 2018 con contestuale accettazione di entrambi gli imputati. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Si duole la difesa dei ricorrenti della omessa declaratoria nei confronti degli stessi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto pur ricorrendone ne condizioni di legge.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Il ricorso innanzi a questa Corte risulta formalmente e tempestivamente depositato ed al riguardo deve ricordarsi che «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (ex ceteris: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01).Il reato in contestazione risulta pertanto estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. Le rispettive dichiarazioni sono in atti.

4. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

5. Non essendo stato altrimenti stabilito le spese processuali ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. sono a carico dei querelati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Spese del procedimento a carico dei querelati. Il Presidente Andrea Pellegrino X e/e-H DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIO