Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural nullity and logical flaws in robbery conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural nullity and logical flaws in the lower court's sentencing. The defense claimed the discovery of police surveillance footage violated discovery rules and that the appellate court's reasoning was illogical regarding specific robbery charges. The court ruled these grounds were repetitive, conceptually erroneous, and an attempt to re-evaluate the merits rather than a legitimate legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. c, cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals based on procedural nullity or logical flaws if the arguments are repetitive, conceptually incorrect, or constitute a disguised attempt to re-examine the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAGGIANO MARCO nato a ROMA il 26/06/1962 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; udito il Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nonché l'Avv. GIUSEPPE DONADIO che ha chiesto l'annullamento della sentenza, riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città di data 6 luglio 2023, con cui Marco Caggiano era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per una serie di 5 rapine ai danni di farmacie della Capitale, mandava assolto l'imputato per i primi due episodi (capi A e B di imputazione) per non aver commesso il fatto e, riformulato in termini di prevalenza il giudizio di comparazione tra le aggravanti contestate e le circostanze attenuanti generiche che erano in precedenza state valutate come equivalenti, riduceva la pena detentiva a tre anni di reclusione.
2. Con ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato ha formulato due motivi.2.1 Con il primo motivo la difesa di Caggiano deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità (art. 606 lett.c, cod. proc. pen.) in relazione all'omessa dichiarazione di nullità ex art. 178 comma 1, lett. c, cod. proc. pen., della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il rinvio a giudizio e degli atti successivi per l'omessa discovery (al momento dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.) dei filmati raccolti sul luogo dei fatti o della omessa dichiarazione di inutilizzabilità degli stessi. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce il vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) della manifesta illogicità in relazione alla affermazione di responsabilità per i capi C e D della rubrica.
3. I due motivi sono, rispettivamente, manifestamente infondato e non consentito. Entrambi, inoltre, sono ripetitivi, e quindi generici, in quanto si limitano a riproporre questioni già affrontate e risolte correttamente dalle sentenze dei giudici di merito (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009Arnone 2Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,Sammarco/Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.1. Il primo, che attiene alla mancata discovery di videoriprese delle varie azioni delittuose, è innanzi tutto concettualmente errato poiché dalla lettura dello stesso ricorso, così come dell'atto di appello, si apprende che la circostanza dell'esistenza stessa delle riprese, così come la visione delle relative immagini da parte di personale di polizia, sia emersa solo nel corso dell'esame testimoniale delle forze di polizia che avevano svolto parte dell'indagine, così costituendo un elemento 'a sorpresa' per lo stesso pubblico ministero.
Non vi è stato perciò alcun occultamento del materiale probatorio, emerso ed acquisito quale documento (all'udienza 19 aprile 2023, come si legge a pg. 2 della sentenza di primo grado) nella fase processuale, non procedinnentale. Appare iquindilcorretta la soluzione adottata dal giudice di primo grado, giacché questa Corte ha già avuto modo di precisare che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 - 01).
L'eccezione, sia essa riferita alla nullità della citazione a giudizio o alla inutilizzabilità delle immagini tratte dai filmanti, o ad entrambe, va respinta. 3.2. Il secondo motivo non è consentito poiché è diretto, pur evocando la critica di legittimità della motivazione, a proporre la rilettura del merito. Premesso che, in relazione alle residue imputazioni, ci si trova dinnanzi ad una 'doppia conforme', per l'adozione da parte di entrambi i giudici, dei medesimi elementi di prova e del ricorso da parte di essi ai medesimi criteri valutativi, è inevitabile che in questa sede, come affermato da un orientamento piuttosto risalente ma mai smentito, ed anzi costantemente confermato, compito del giudice di legittimità sia stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, depurata l'accusa da quelle imputazioni nelle quali il giudice di primo grado aveva compiuto un 'atto di fede' (per usare l'efficace espressione adottata a pg. 6 della sentenza d'appello), attenendosi alle valutazioni delle forze di polizia nell'esame delle immagini registrate, senza 'sovrapporvi' le proprie, la Corte d'appello ha prodotto un congruo sforzo motivazionale per dimostrare l'uniformità delle condotte poste in essere nel corso delle rapine descritte ai capi di imputazione C), D) ed E) e l'identità del soggetto che nelle varie registrazioni dei tre episodi viene ripreso.
Non è quindi nemmeno corretto sostenere, come si legge nel ricorso, che gli elementi posti a base del giudizio formulato dalla Corte d'appello fossero indiziari, essendovi stata piuttosto valutazione diretta del materiale probatorio, né che possano aver giocato un qualche ruolo eventuali divergenze testimoniali sull'età dell'autore delle rapine o sulla sua altezza posto che tali aspetti non sono menzionati dal giudice d'appello, che ha preferito affidarsi alla propria valutazione diretta, piuttosto che basarsi sulla descrizione fornita dalle persone offese.
Si tratta di una scelta del tutto legittima del materiale destinato a formare la base probatoria della propria valutazione sul fatto, ancora una volta del tutto insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivata.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de