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Sentenza — n. 46692/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for manifest illogical reasoning, upholding conviction for aggravated theft and money laundering.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46692/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Alberto Melis and Roberto Pes inadmissible, rejecting their claims of manifest illogical reasoning. The appellants argued that the lower court's evaluation of evidence, including a confession obtained from Melis's wife, was contradictory and failed to meet the standard of reasonable doubt. The Court ruled that the first-instance judgment provided a plausible and logically sound explanation for the facts, thereby satisfying the requirement for a valid conviction.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review for manifest illogical reasoning does not extend to the choice of experience rules used by the trial judge, provided the motivation offers a plausible and logically correct explanation of the factual choices made.

Parole chiave

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manifest illogical reasoning appeal inadmissibility aggravated theft conviction money laundering charge evidence evaluation standard reasonable doubt threshold experience rules application ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
In detto contesto, il rispetto del canone decisorio a mente del quale la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre
Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile
Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Melis Alberto, nato a Cagliari il 20/11/1967, Pes Roberto, nato a Dolianova il 29/09/1961, avverso la sentenza emessa in data 15/06/2023 dalla Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili; uditi i difensori dei difensori dei ricorrenti, avv.ti Riccardo Floris e Luigi Porcella, che hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 9 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, riconosciuta la responsabilità di Alberto Melis, per il delitto di furto aggravato in concorso ascritto al capo primo della imputazione, lo condannava alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione, oltre la multa (pena così ridotta in ragione del rito); condannava altresì Roberto Pes, per il delitto di riciclaggio a lui ascritto al capo secondo dell'imputazione, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre la multa (anche detta pena era stata ridotta in ragione della scelta del rito).

Si tratta (capo primo) del furto pluriaggravato contestato al Melis e ad altro imputato, non ricorrente, commesso in Oristano alle prime ore dell'alba del 10 gennaio 2018, con effrazione di soffitti, pavimenti e mura divisorie di un centro commerciale, fino a giungere nei locali di un negozio "Motivi" e di una gioielleria "011a", ove, previa neutralizzazione del sistema di allarme, venivano sottratti contanti e preziosi dal valore complessivo assai elevato. Al capo secondo è, invece, contestato al Pes il delitto di riciclaggio dei monili sottratti il primo gennaio 2018 alla gioielleria "011a", per averli ricevuti dagli autori del furto, cui avrebbe dovuto corrispondere una somma di denaro equivalente, per poi trasformarli nella loro morfologia.

La Corte di appello di Cagliari, adita dagli appelli proposti dagli imputati, oggi ricorrenti, confermava la decisione di primo grado, anche in punto di pena. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati in epigrafe indicati, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

1. Alberto Melis, capo primo, furto aggravato in concorso. 1.1. Manifesta illogicità della motivazione, quanto ai criteri di valutazione della prova, travisamento della prova dichiarativa, documentale e intercettiva (conversazione con il coniuge del 28 maggio 2018, ritenuta confessoria); conseguente valutazione manifestamente illogica e contraddittoria delle evidenze valorizzate in sentenza in senso difforme dal significato proprio e genuino della prova, sì da dare per certe circostanze che tali non sono e da attribuire alle conversazioni significati confessori assolutamente impropri, totalmente decontestualizzando la conversazione rispetto a tempi e luoghi del commesso reato. 1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, illogicità manifesta della motivazione che ha negato l'accesso alle circostanze attenuanti generiche, dovute invece in ragione del contesto di degrado economico del ricorrente e della contingente necessità che ha determinato la spinta criminosa.

2. Roberto Pes, capo secondo, riciclaggio. 2.1. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. da 2 a 4) omessa ed erronea valutazione della prova, conseguente vizio di motivazione per omissione. La Corte non ha offerto alcuna argomentata risposta al rilievo proposto con il motivo di gravame che denunziava una lettura * distorta, unidirezionale, malintesa e fuorviante del compendio intercettivo (intra alios), che peraltro non vede mai nominato il ricorrente. 2.2. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. 4 e 5), omessa ed erronea valutazione della prova, conseguente vizio di motivazione per omissione.

La Corte non ha infatti offerto alcuna risposta al motivo di gravame con il quale l'imputato si doleva della sottovalutazione del significato liberatorio di alcune conversazioni intercettate; segnatamente quelle che indicavano altre ragioni del rapporto tra Melis e Pes ed altre ragioni dell'acconto di euro 200 consegnato al Melis dal Pes. 2.3. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. da 5 a 7) omessa ed erronea valutazione della prova, conseguente vizio di motivazione per omissione. Con i motivi di gravame contenuti alle pagine indicate l'imputato aveva infatti valorizzato circostanze di fatto dalle quali si doveva evincere che nelle conversazioni tra Melis e la coniuge non si parlava affatto del Pes, ma di altro soggetto evidentemente non identificato. 2.4.

Travisamento della prova nella valutazione del motivo di appello (pag. 6 e 7) omessa ed erronea valutazione della prova portata dalla difesa (due schede ritiro preziosi del 27 marzo 2018, definite rottami), conseguente vizio di motivazione per invenzione della prova. Non è infatti possibile che gli oggetti (rottami) consegnati da Melis a Pes nel marzo 2018 siano stati riconosciuti dalla persona offesa del furto come parte della refurtiva del primo gennaio precedente. 2.5. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. 8 e 9), erronea applicazione del principio della vicinanza della prova.

L'imputato lamentava, con i motivi di appello riportati alle pagine indicate, che l'estrema genericità della contestazione non aveva consentito di approntare alcuna difesa, per difetto di coordinate modali e spazio-temporali del fatto. Residuava la possibilità di articolare prova per testi per negare la cessione criminosa al Pes da parte del Melis, ma la richiesta integrazione probatoria al rito abbreviato non è stata ammessa. 2.6. Omessa valutazione del motivo di appello (pag. 9 e 10), erronea applicazione della regola b.a.r.d., mancato superamento del ragionevole dubbio, violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con riferimento alle questioni concretamente prospettate con i distinti ricorsi, il Collegio, ín premessa, deve necessariamente indicare e richiamare i ristretti limiti del sindacato di legittimità in caso di impugnazione della sentenza totalmente confermativa di quella di primo grado emessa, peraltro, all'esito del giudizio a prova contratta. La novella processuale del 2006 non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità a critica vincolata, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, devono pertanto essere tali da inficiare ex se la struttura logica del provvedimento stesso. 1.1.

Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (conversazioni intercettate o contenuti dichiarativi verbalizzati in atti preprocessuali utilizzabili ai fini del decidere in ragione del rito consapevolmente eletto dall'imputato, documenti etc.) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Si è poi ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/P, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099;

Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del primo giudice, che ha deciso ex actis e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli appellanti o insussistenza dei deficit probatori evidenziati con i motivi di gravame, reiterati con i motivi di ricorso che ripercorrono le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte distrettuale.1.2. In relazione poi al tema -specificamente proposto dai ricorrenti- della omessa motivazione in ordine agli argomenti dedotti con i motivi di gravame, si richiama l'orientamento che ritiene essenziale la valutazione complessiva della intera motivazione, al fine di scrutinare se dal contesto della stessa possa evincersi l'implicita reiezione degli argomenti critici proposti all'attenzione della giurisdizione di merito (Sez. 3, n. 23097, del 8/5/2019, Capezzuto, Rv. 276199;

Sez. 1, n. 26536, del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578). 1.3. Del pari è a dirsi quanto alla efficacia euristica attribuita nel giudizio di merito ai contenuto delle conversazioni intercettate ed utilizzate a fini dimostrativi dei fatti contestati in imputazione. Il Collegio, anche in questo caso, intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701, del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389;

Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

2. Richiamati, dunque, i cardini della valutazione possibile nella sede di legittimità, deve qui ribadirsi che la Corte cagliaritana ha confermato il giudizio di primo grado valorizzando il chiaro ed inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate tra Melis ed il coniuge, oltre alle evidenze che ne attestavano la presenza in gioielleria poche settimane prima dei fatti, in funzione di sopralluogo. 2.1. La censura dedotta con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Melis è, pertanto, inammissibile, giacché aspecifica e, comunque, manifestamente infondata. 2.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Melis, volto a censurare il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha valorizzato la concreta gravità (patrimoniale ed organizzativa) del fatto, oltre il percorso criminale dell'imputato, senza che le condizioni di difficoltà economica contingente potessero in qualche modo neutralizzare gli elementi di fatto già tenuti da conto. Né del resto la difesa aveva prospettato nella sede di merito specifiche ragioni favorevoli al riconoscimento delle circostanze innominate.

Anche tale punto della decisone sfugge pertanto al sindacato di legittimità, per quanto congruamente e logicamente argomentato dal giudice del merito.

3. Quanto al Pes, la sua identificazione quale recettore dei preziosi sottratti nella notte di capodanno ed onerato della trasformazione della refurtiva in liquidità contante, è il frutto della complessiva analisi delle conversazioni tra Melis e la moglie, tra lo stesso Melis ed il Pes, oltre che del dato ricognitivo realizzatosi nel corso del giudizio di primo grado, del quale la sentenza dà conto richiamando le diffuse argomentazioni contenute alle pagine da 41 a 44 della sentenza di primo grado. I primirmotivi di ricorso insistono, quindi, per una inammissibile rivalutazione nella sede di legittimità di tale inequivoco compendio probatorio, logicamente argomentato nella conformità verticale del giudizio di merito, in assenza dei presupposti per poter ritenere integrato il denunciato travisamento della prova.

Del tutto generico è, infine, il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse del Pes, con il quale si censura la correttezza sostanziale della decisione, evidenziando il travisamento della prova intercettiva, refluente sulla tenuta logica della motivazione ed il mancato superamento del dubbio ragionevole in tema di prova della riconosciuta colpevolezza per il fatto ascritto in concorso. Si suole affermare che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e tanto, anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (tra le tante, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che - al fondo - non risulti compromessa la tenuta complessiva del ragionamento, in chiave di avvenuto rispetto della regola di giudizio finale.

In detto contesto, il rispetto del canone decisorio a mente del quale la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce una ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella motivazione della decisione impugnata (sicché, il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato anche da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv, 254113).

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi di alternativa plausibile ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare sulla base di una valutazione non parcellizzata degli indizi valorizzati nel merito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01).

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un'ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur astrattamente plausibile).

L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, ragion per cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per le parti private ricorrenti, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la condanna in favore della Cassa per le ammende, a titolo di sanzione, di una somma di denaro che si ritiene equo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces