Cassation court annuls appellate court's ex officio revocation of suspended sentence due to violation of principle of devolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's decision revoking the suspended sentence without remittal. The appellant argued the revocation violated procedural codes and constitutional rights, while the prosecution requested dismissal. The court ruled that the appellate court exceeded its jurisdiction by acting ex officio to revoke a suspended sentence, a power reserved for the trial judge under the principle of devolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: The appellate court is precluded from revoking a suspended sentence ex officio when the violation of statutory conditions was already evident at the trial level, as such acts fall outside the appellate court's devolved competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Buratta Maria, nata a Sestino l'08/09/1962 avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d'appello di Trieste uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell’avv. Fabiomassimo Del Bianco, per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10 gennaio 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all’imputata, confermando nel resto la condanna di Maria Buratta, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Maria Buratta, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta – sotto il profilo della violazione degli artt. 125, 164, 168 e 546 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. e del vizio di motivazione – la revoca del suddetto beneficio, in assenza di impugnazione del pubblico ministero e nonostante i precedenti ostativi risultassero già agli atti al momento dell’emissione della sentenza di primo grado.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
2. La Corte giuliana si è attivata motu proprio, rilevando come «il giudice di prime cure [avesse] erroneamente concesso la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative in violazione dell’art. 164 co. 4, avendo l’imputata riportato due precedenti condanne definitive il 09.10.2014 ed il 31.03.2015 per pena complessivamente superiore agli anni due». La giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello, che ammette in parte qua l’iniziativa officiosa del giudice di appello anche in difetto di specifica devoluzione, risulta superata dalla recente pronuncia del massimo consesso nomofilattico.
Secondo Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01, infatti, in ossequio al principio devolutivo, al giudice di appello, non investito dell’impugnazione sul punto, è precluso il potere di revoca di ufficio della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. (e cioè concessa al di fuori delle condizioni di legge). Tale provvedimento non è equiparabile alla caducazione ope legis prevista dal precedente comma 1, nn. 1-2, poiché non ha un contenuto meramente ricognitivo. Nonostante, dunque, l’errore del Giudice dell’udienza preliminare, per il quale era già verificabile la presenza di una causa ostativa alla concessione del beneficio (cfr. casellario agli atti, ai quali il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale), la statuizione della Corte territoriale fuoriesce dal proprio perimetro cognitivo, come risultante dalla concreta dinamica devolutiva.
3. Occorre, dunque, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, procedendosi direttamente in questa sede alla sua eliminazione, ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina. Così è deciso, 03/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ALES