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Sentenza — n. 46562/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for nullity due to generic arguments and lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, finding the grounds for nullity regarding language rights and service of process to be manifestly unfounded and generic. The defense argued for translation into the suspect's native language and challenged the validity of the elected domicile, but the court noted the documents were already translated into English and French and signed by the suspect. Furthermore, the court rejected the claim of forged goods as a mere critique of evidence evaluation and dismissed the third ground for being too abstract to justify a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 143, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 161, comma 1, cod. proc. pen.: The court rejects nullity claims based on language guarantees or domicile election when the suspect signed the documents and the proceedings followed statutory logic, deeming such arguments generic and insufficient for cassation.

Parole chiave

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nullity of proceedings language rights guarantee service of process elected domicile generic appeal grounds pratiche commerciali ingannevoli contraffazione di merci mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
La previsione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. non è violata quando la mediazione linguistica non avvenga nella lingua madre della persona esaminata (mai indicata dall’imputato), ma in altra lingua che consenta di comunicare in maniera effettiva ed efficace (Sez.
Art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla pretesa inidoneità dell’elezione di domicilio, l’art. 161, comma 1, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 143 cod.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo, ci si duole della mancata considerazione data dalla Corte di appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., alla condotta susseguente al reato.
art. 335 cod. proc. pen
La mancata iscrizione nominativa nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34444 del 09/07/2001, Mangia
non è violata quando la mediazione linguistica non avvenga nella lingua madre della persona esaminata (mai indicata dall’imputato), ma in altra lingua che consenta di comunicare in maniera effettiva ed efficace (Sez. 3, n. 34444 del 09/07/2001, Mangia, Rv.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B.
239693-01; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ngom Ibrahima Abdoulaye, nato in Senegal il 24/01/1967 avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 14 dicembre 2020 dal Tribunale di Foggia, nei confronti di Ibrahima Abdoulaye Ngom, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., reiterando l’eccezione di nullità sia dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione in una lingua nota all’indagato, sia delle notifiche effettuate al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, quando ancora non c’era stata un’iscrizione nel registro degli indagati. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura il mancato svolgimento di una perizia che verificasse la contraffazione dei marchi apposti sui borselli e marsupi, in ipotesi lecitamente detenuti, con successiva apposizione da parte dell’indagato. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole della mancata considerazione data dalla Corte di appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., alla condotta susseguente al reato.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. In ordine al primo motivo, in primo luogo, le deduzioni in tema di garanzie per l’imputato alloglotta sono insuperabilmente generiche e manifestamente infondate. La Corte territoriale ha già correttamente sottolineato come gli atti fossero stati consegnati all’imputato (che li aveva sottoscritti in calce) con duplice traduzione in lingua inglese e francese. La previsione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. non è violata quando la mediazione linguistica non avvenga nella lingua madre della persona esaminata (mai indicata dall’imputato), ma in altra lingua che consenta di comunicare in maniera effettiva ed efficace (Sez. 3, n. 34444 del 09/07/2001, Mangia, Rv. 220110-01).

Non emerge dagli atti – e neppure è stato compiutamente allegato dalla difesa – che il ricorrente non conoscesse una di tali lingue (e, prima ancora, l’italiano); tale accertamento, d’altronde, è di stretta competenza del giudice di merito, ai sensi dell’art. 143, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693-01; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185-01). Quanto alla pretesa inidoneità dell’elezione di domicilio, l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., anche nel testo vigente al momento dei fatti, prevedeva e prevede che la polizia giudiziarianel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio per le future notificazioni e comunicazioni.

La mancata iscrizione nominativa nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. non solo non è prevista dalla norma, ma è assolutamente incompatibile con la nitida logica del sistema. La censura è, pertanto, manifestamente infondata.

3. Per quanto attiene al secondo motivo, le doglianze – surrettiziamente qualificate come “travisamento della prova” – costituiscono, in effetti, una semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio conformemente operata da entrambi i giudici di merito, i quali hanno adeguatamente illustrato il proprio percorso logico-giuridico (cfr. la sentenza impugnata, pp. 6-7, in ordine alla evidente contraffazione dei prodotti e all’impossibilità di dare seguito alla versione apologetica offerta dall’indagato, meramente congetturale e priva di qualsiasi conforto con quanto emerso in dibattimento). Il secondo motivo non risulta, dunque, consentito nel giudizio di legittimità.

4. Il terzo motivo, infine, attinente l’invocata particolare tenuità del fatto, è articolato in termini del tutto generici, richiamando astrattamente e in termini assai poco perspicui l’«atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità», senza muovere specifiche censure al discorso giustificativo offerto sul punto dalla Corte territoriale.5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ALESSANDRO LEOPIZZI