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Ordinanza — n. 46033/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing procedural motivation defects not listed in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense raised procedural motivation defects under Articles 448 and 546 of the Code of Criminal Procedure, which are not permitted grounds for cassation. The defense argued the trial judge failed to adequately explain the legal qualification and sentence proportionality, yet the court held that appeals must strictly adhere to the statutory list of admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific statutory grounds regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; defects in the motivation of the judgment do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds procedural motivation code of criminal procedure legal qualification defect fine fund penalty strict statutory limits motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Alauoi Mohamede, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAUOI MOHAMEDE (04LQ7Y1), nato il 23/06/2001 avverso la sentenza del 09/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. LUCA SCHERA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alauoi Mohamede, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino in data 9/09/2024 che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di rapina, lesioni e resistenza.

2. Con un unico motivo la difesa deduce la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen., sul rilevo che il giudice si è limitato a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per non essere il motivo consentito in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E tato a prescindere dal richiamo nella motivazione della sentenza delle fonti di prova fondanti la colpevolezza dell'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 no