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Ordinanza — n. 46032/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the ten-day statutory deadline for bail appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46032/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on September 27, 2024, after the statutory deadline. The respondent had been notified of the lower court's bail decision on September 13, 2024, leaving only ten days for filing under the Code of Criminal Procedure. The court rejected the defense's arguments regarding the violation of the appeal period, ruling that the late submission rendered the request untimely.

Regesto Legislator

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Art. 310, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against bail decisions must be filed within ten days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible, resulting in the loss of the right to appeal and liability for procedural costs.

Parole chiave

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statutory appeal deadline bail appeal procedure inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural time limit late filing consequence Cassation jurisdiction ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 310, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., "contro le decisioni emesse a norma degli artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA SILVA RODRIGUES JONATHAN, nato il 04/02/1992 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE RIESAME di ANCONAvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. GIANLUCA BRIZI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'Il luglio 20240, il Gip del Tribunale di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha aggravato con la misura cautelare della custodia in carcere quella degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Da Silva Rodriguez 3onathan, in ordine i delitti di tentata rapina aggravata e lesioni.

2. Il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza del 10/09/2024 (dep. 11/09/2024), ha rigettato l'appello proposto dalla difesa dell'indagato.

3. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il difensore di fiducia, il quale, dopo avere riportato i motivi dell'impugnazione cautelare e la motivazione del provvedimento del Tribunale, ne lamenta l'illegittimità ed il vizio di motivazione in relazione ai diversi profili di censura che erano stati sollevati in sede di appello che si sostiene essere stati disattesi o financo travisati.

4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché tardivo. Il ricorso per cassazione risulta, infatti, proposto il 27/09/2024, a fronte di un provvedimento che è stato notificato alla parte il 13/09/2024. A norma dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., "contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309". L'ultimo giorno utile per presentare l'impugnazione scadeva, pertanto, lunedì 23/09/2024.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il