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Sentenza — n. 46025/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation order due to lack of specific reasoning on whether funds were profit or proceeds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a first-instance judgment that ordered the confiscation of €149,950. The appellant argued the lower court failed to specify if the funds were profit or proceeds, noting the money never entered his personal possession. The court ruled that such a distinction is legally essential for the validity of confiscation measures and ordered the annulment of the confiscation portion with a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 648 quater, primo comma, cod. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: A confiscation order requires specific reasoning distinguishing between profit and proceeds to ensure legality and prevent arbitrariness.

Parole chiave

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confiscation order lack of motivation remand for new trial profit vs proceeds recidivism money laundering constitutional legality confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 quater, primo comma, cod. pen.
Esulando dal perimetro dell'accordo intervenuto tra il Pubblico Ministero e l'imputato a definizione del procedimento, la statuizione di confisca, pur fondata sull'art. 648 quater, primo comma, cod. pen., richiede una base motivazionale che, nel caso, è assente.
Art. 111, comma 7, Cost.
art. 611 cod. proc. pen
Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale SIVIA SALVADORI che ha concluso per il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..
art. 648 quater cod. pen
Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Trento, nell'accogliere l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere e di riciclaggio (capi A e V dell'imputazione, rispettivamente), ha altresì disposto la confisca ex art. 648 quater cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
In relazione al primo profilo, si evidenzia che la confisca non rientrava nel perimetro dell'accordo tra Pubblico Ministero e difesa, con conseguente applicazione del principio affermato nella pronuncia Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 dep.
Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022
279348-01, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv.
Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019
Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019
275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAKHITA NEDAL nato in SIRIA il 01/01/1976 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di TRENTO. Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale SIVIA SALVADORI che ha concluso per il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Trento, nell'accogliere l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere e di riciclaggio (capi A e V dell'imputazione, rispettivamente), ha altresì disposto la confisca ex art. 648 quater cod. pen. della somma di € 149.950,00 quale somma oggetto del reato di riciclaggio ascritto al capo V di imputazione.

2. Con il ricorso vengono formulati due motivi, il primo incentrato sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla confisca applicata ed il secondo sulla violazione o erronea applicazione dell'art. 648 quater cod. pen. in relazione allo stesso tema. 2.1. In relazione al primo profilo, si evidenzia che la confisca non rientrava nel perimetro dell'accordo tra Pubblico Ministero e difesa, con conseguente applicazione del principio affermato nella pronuncia Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 02 in relazione alla ammissibilità, nel caso concreto, del ricorso in cassazione per vizio di motivazione.

Nella sentenza impugnata non è stata spesa una sola parola per indicare la natura dell'importo oggetto della confisca (profitto, prezzo o prodotto) che riguardava, peraltro, una somma mai entrata di fatto nella disponibilità dell'imputato, che si era limitato a fare da tramite a favore di un agente sotto copertura. 2.2 Quanto al secondo motivo, si evidenzia che dalla stessa lettura del capo di imputazione emerga come Sakhita non abbia mai detenuto la somma di quasi € 150.000,00, che costituiva il profitto tratto dall'autore del reato presupposto, nell'ambito di un vasto traffico di stupefacenti.

L'imputato si è limitato ad accettare di far parte di una catena di passaggi del denaro destinati al fornitore iniziale dello stupefacente. Il denaro pertanto non costituiva, per l'imputato, un profitto personale né un lucro o un vantaggio economico derivante direttamente dalla commissione del reato.

3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo di impugnazione, con conseguente annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione di confisca e rinvio al Tribunale di Trento che procederà, in nuova composizione, a nuovo giudizio sul punto. Esulando dal perimetro dell'accordo intervenuto tra il Pubblico Ministero e l'imputato a definizione del procedimento, la statuizione di confisca, pur fondata sull'art. 648 quater, primo comma, cod. pen., richiede una base motivazionale che, nel caso, è assente. Il provvedimento è pertanto ricorribile in Cassazione per vizio di motivazione, come da giurisprudenza consolidata sul punto (Sez.

U.n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081 - 01). Costituisce infatti principio ermeneutico oramai consolidato, cui questo Collegio intende attenersi, non ravvisandosi alcuna ragione in senso contrario, che un quantum sufficit di motivazione sia necessario anche per i provvedimenti ablatori disposti all'esito di condanna o applicazione di pena (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01) da diverse disposizioni normative (ad es. art. 644, u.c., cod. pen. in materia di confisca del prezzo o del profitto del reato di usura, ovvero in materia di stupefacenti o di contrabbando doganale), salve le ipotesi in cui la stessa fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione della res costituiscano reato.

La mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, si risolve infatti in una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., giacché solo la motivazione consente il controllo di legalità, cioè la verifica diretta ad assicurare che la misura sia stata adottata in uno dei casi previsti dalla legge e per le ragioni dalla stessa ammesse, altrimenti correndosi il rischio che la misura esondi in un provvedimento arbitrario, in violazione delle regole costituzionali e convenzionali poste a tutela della proprietà individuale.

Esigenze tanto più vive in un caso come quello in considerazione, ove è quanto meno necessario chiarire, da parte del giudice che procede alla confisca, in quale delle ipotesi alternative previste dalla disposizione sopra menzionata si verta nello specifico (prodotto o profitto). Nella sentenza, a dispetto di quanto opinato nella memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale, che su questo specifico aspetto non è perciò condivisibile, il punto non è risolto dal riferimento all'importo di € 149.950,00 "quale somma oggetto del reato di riciclaggio", dizione generica che non affronta compiutamente la questione giuridica sottostante.

2. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, limitatamente alla statuizione di confisca, con assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso, e con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che si atterrà a quanto esposto in precedenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trento in diversa composizione. Così deci o il 15 ottobre 2024 Il Consi iere rel ore Il Presi ente Fran esco Fl rit Sergio rani DEPOSITAT IN CAtOCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 16 BIC. 2024 TI IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR