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Ordinanza — n. 45878/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a special bar member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed the petition rather than utilizing a lawyer enrolled in the special bar registry. The defendant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court focused on the procedural defect of the filing itself. The decision rests on the statutory requirement that appeals must be signed by special bar members, rendering personal signatures by non-specialists legally ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a lawyer enrolled in the special bar registry; personal signatures by non-specialist lawyers render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
special bar registry Cassation appeal inadmissible petition personal signature non-specialist lawyer esame di cassazione colpa del patrocinatore ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Invero, a seguito della modifica apportata all'art.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 129 cod. proc. pen
Lamenta la mancata valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile perché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO, nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOletto il ricorso e visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Matrullo Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/05/2024 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato il ricorrente alla pena d giustizia in ordine al reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di lieve entità.

2. Lamenta la mancata valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Invero, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'impugnazione dev'essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto irnpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

4. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità del ricorso si giunge, del resto, anche laddove si ritenga che la firma apposta dal difensore sia in calce alla prima pagina del ricorso (in forma digitale) che di seguito alla sottoscrizione dell'imputato (in forma analogica non leggibile) sia volta a far propria l'impugnazione, trattandosi di avvocato non cassazionista (cfr. attestazione albo avvocati del foro di Napoli del 21/10/2024).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di colpa ravvisabile in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2