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Ordinanza — n. 45877/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45877/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa la pena inflitta in primo grado a Zorica Hadzovic per i reati di tentata rapina e lesione personale.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45877/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa la pena inflitta in primo grado a Zorica Hadzovic per i reati di tentata rapina e lesione personale.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona risarcimento per atto illecito revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina tentate lesioni personali gravi azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hadzovic Zorica (CUI: 01PCEK9), nata ad Albano Laziale il 26/06/1984 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa la pena inflitta in primo grado a Zorica Hadzovic per i reati di tentata rapina e lesione personale.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla omessa valutazione nel merito della responsabilità per il reato di lesione personale.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01;

Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.