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Ordinanza — n. 45875/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for non-compliance with strict statutory grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence applying a negotiated penalty, arguing violations of law and lack of motivation regarding the most serious crime and non-prosecution under Article 129. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general proportionality arguments or mere lack of explicit non-prosecution reasoning in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general proportionality arguments or mere lack of explicit non-prosecution reasoning in the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility negotiated penalty Article 129 proportionality principle sanzione disciplinare dell'avvocato concorso ideale mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 28 marzo 2024 il G.i.p del Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Corrado Chiarolanza la pena concordata dalle parti (tre anni e sei mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art.
Art. 416 cod. pen.
pen., applicava a Corrado Chiarolanza la pena concordata dalle parti (tre anni e sei mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen. e per vari reati-fine.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 28 marzo 2024 il G.i.p del Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Corrado Chiarolanza la pena concordata dalle parti (tre anni e sei mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art.
art. 416 cod. pen
pen., applicava a Corrado Chiarolanza la pena concordata dalle parti (tre anni e sei mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Già prima della richiamata modifica legislativa, poi, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi
Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore della suddetta norma (v., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chiarolanza Corrado, nato a Napoli il 04/02/1959 avverso la sentenza del 28/03/2024 del G.i.p. del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2024 il G.i.p del Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Corrado Chiarolanza la pena concordata dalle parti (tre anni e sei mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen. e per vari reati-fine.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave, alla qualificazione giuridica del fatto, al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., avuto particolare riguardo all'assenza di un concorso punibile da parte del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale e non già i profili commisurativi della pena stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero attinenti alla sussistenza di circostanze del reato ovvero al loro bilanciamento o ancora alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione.

Già prima della richiamata modifica legislativa, poi, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595;

Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085). Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore della suddetta norma (v., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Infine, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica e il ricorrente, peraltro, neppure ha indicato quale sarebbe stata la corretta definizione giuridica dei fatti.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della