Italian Supreme Court dismisses appeal for personal filing violation and orders fines under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition, violating the mandatory requirement for lawyers to file cassation requests. The court held that personal submission is prohibited by the Code of Criminal Procedure and cited a binding precedent establishing this rule. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal to the Supreme Court cannot be personally submitted by the party and must be signed by a registered lawyer, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hmidi Saber, nato in Tunisia il 01/01/1984 avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Saber Hmidi alla pena di un anno di reclusione per il reato di danneggiamento continuato.
2. Ha proposto ricorso personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza per "avvenuta prescrizione del reato".
3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co