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Sentenza — n. 45869/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court for omitting to order defendant to pay civil party's litigation costs despite valid request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Cosenza Tribunal's judgment regarding the omission to order the defendant to pay litigation costs to the civil party. Giovanna Mezzina, having timely constituted herself as a civil party and submitted a cost request, was denied this relief by the lower court which failed to address the expense allocation. The court ruled that the omission was not justified by any indication of cost compensation, mandating a new trial on the specific issue of cost liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 554-ter, 556 cod. proc. pen.: When a civil party timely constitutes itself and requests cost allocation, the judge must rule on the demand; failure to do so without evidence of compensation constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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civil party costs litigation expenses omission of ruling part civile cost compensation annulment of judgment procedural violation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
L'art. 444 cod. proc. pen., richiamato dagli artt.
Art. 554-ter cod. proc. pen.
Nel caso di specie risulta dagli atti, allegati anche al ricorso, che Giovanna Mezzina si è tempestivamente costituita parte civile nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 554-bis, comma 2, cod.
Art. 556 cod. proc. pen.
Art. 554-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Nel caso di specie risulta dagli atti, allegati anche al ricorso, che Giovanna Mezzina si è tempestivamente costituita parte civile nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 554-bis, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
L'art. 444 cod. proc. pen., richiamato dagli artt.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mezzina Giovanna, nata a Bari il 18/03/1976 parte civile nel procedimento a carico di Prete Maria, nata a Cosenza il 06/08/2001 avverso la sentenza del 21/05/2024 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata statuizione sulle spese da liquidare in favore della costituita parte civile Mezzina Giovanna.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 21 maggio 2024 il Tribunale di Cosenza applicava a Maria Prete la pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata.

2. Ha proposto ricorso la parte civile Giovanna Mezzina, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale e mancanza della motivazione. Il Tribunale ha omesso di condannare l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, costituitasi parte civile, che all'udienza di comparizione predibattimentale ne aveva chiesto la relativa condanna depositando la nota spese.

3. Il ricorso è fondato.

4. L'art. 444 cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 554-ter e 556 dello stesso codice, prevede che, se vi è costituzione di parte civile, «il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale». Nel caso di specie risulta dagli atti, allegati anche al ricorso, che Giovanna Mezzina si è tempestivamente costituita parte civile nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen. e ha depositato le conclusioni chiedendo anche la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, come da nota depositata in udienza. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda della parte civile di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali, non potendosi evincere in alcun modo che il Giudice abbia inteso operare una loro compensazione.

5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla domanda della parte civile di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di liquidazione delle spese di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza in diversa compos