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Sentenza — n. 45867/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to structural novation in cumulative sentencing preventing reformatio in peius.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Dell'Oca's cassation appeal inadmissible, ruling that the appellate court did not violate the prohibition of reformatio in peius. The court found that a structural novation occurred in the cumulative sentencing calculation, meaning the final penalty must be compared against the previous final sentence rather than the base penalty. Consequently, the reduction in the final term was legally justified and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 3 Cost.: In cases of structural novation within cumulative sentencing, the final penalty serves as the sole benchmark for assessing reformatio in peius, precluding comparison with the base penalty of the prior judgment.

Parole chiave

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reformatio in peius cumulative sentencing structural novation appellate review Italian Criminal Procedure pena finale inadmissibilità ricorso adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 81, comma terzo, cod. pen.
art. 3 Cost
art. 627 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.2692 del 09/12/2022, Lo Presti
In presenza, dunque, di un mutamento e di una effettiva novazione di carattere strutturale nell'unificazione del reato in applicazione della disciplina della continuazione, il giudice di appello non ha in alcun modo realizzato una reformatio in peius (Sez. 2, n.2692 del 09/12/2022, Lo Presti, Rv.
Sez. 2, n.37092 del 08/07/2021, Reginato
284301-01; Sez. 2, n.37092 del 08/07/2021, Reginato, Rv.
Corte Cost. n.186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.5.
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D.
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri
281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba
34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano
17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi
26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.
Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'OCA GIOVANNI nato a COMO il 20/07/1961 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ferma la correzione del dispositivo quanto alla sospensione condizionale in favore del ricorrente; lette le conclusioni del difensore della parte civile Fallimento Al.Gi. Project S.r.l. in persona del I.r.p.t. Avv. ALESSANDRO VILLA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO ZITO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. ,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17/04/2024, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla della Sesta Sezione penale dì questa Corte con sentenza n. 34517 del 2023 (che ha riqualificato i fatti ascritti a Giovanni Dell'Oca ai capi b) e d) della rubrica ai sensi degli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. ) ha rideterminato la pena a carico di Giovanni Dell'Oca in anni uno e mesi otto di reclusione.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Giovanni Dell'Oca con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. in considerazione del contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza; in motivazione era stata concessa la sospensione condizionale della pena, che invece non veniva riportata nel dispositivo della sentenza. 2.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 627, comma 3, 597, comma 3, cod.proc.pen. e art. 3 Cost. per irragionevolezza nella determinazione del trattamento sanzionatorio e violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che la Corte di appello, nella individuazione della pena base per il reato più grave, invece di arrestarsi sul minimo edittale come aveva fatto il giudice di prime cure, aveva applicato la pena in misura superiore al triplo del minimo edittale. È stato considerato più grave il reato di cui al capo a) piuttosto che il reato di cui al capo b) (derubricato da peculato in truffa) e nel determinare la pena base e poi gli aumenti in I continuazione si è partiti da una pena base di molto superiore al minimo edittale.

3. La Procura generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con correzione del dispositivo della sentenza impugnata quanto alla sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, oltre che manifestamente infondati. t 2. Il primo motivo è generico ed aspecifico in assenza di reale confronto con la decisione della sentenza della Corte di appello di Milano. In tal senso si deve rilevare come, nell'ambito del dispositivo, venga testualmente affermato: "Visto l'art. 627 c.p.p., decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 5 luglio 2023, ferme restandole statuizioni irrevocabili della Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 3 settembre 2020 nei confronti di Dell'Oca Giovanni.. riqualificati i fatti di cui ai capi b) e d) ai sensi degli art. 640 e 61 n. 7 c.p. ridetermina la pena nei confronti di Dell'Oca Giovanni in anni 1 e mesi 8 di reclusione".

Come emerge dalla lettura del dispositivo, la Corte di appello, in applicazione delle indicazioni relative all'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ha esclusivamente rideterminato la pena, mantenendo ferme le precedenti statuizioni, tra le quali, all'evidenza, quella relativa all'intervenuta concessione al Dell'Oca del beneficio della sospensione condizionale della pena (inequivoco in tal senso il dispositivo della sentenza della Corte di appello del 24/10/2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale della pena), tra l'altro irrogando una pena inferiore alla precedente e, dunque, rientrante nel parametro di riferimento quanto al beneficio già concesso.

La lettura del dispositivo della sentenza impugnata evidenzia il mantenimento delle statuizioni irrevocabili della sentenza della Corte di appello di Milano del 24/10/2022, tra le quali la concessione del beneficio sospensione condizionale della pena, pienamente compatibile con la pena per come rideterminata.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico. Il ricorrente, in tema di reformatio in peius, non si confronta con la costante giurisprudenza di questa Corte che nella sua massima espressione ha affermato, con principio applicabile al caso in esame, che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01). In tal senso, anche successivamente, si è evidenziato che quando si giunge ad una riqualificazione della condotta, che porta ad una diversa catena e articolazione dei fattori della pena quanto alla continuazione tra reati, non ricorre alcuna violazione del principio del divieto della reformatio in peius quando venga rispettato il limite esterno del massimo della pena in precedenza irrogata, non esteso ai singoli fattori. Né ricorre, nel caso in esame, un profilo di sproporzione quanto alla nuova pena base, alla quale si giunge con argomentazioni puntuali ed approfondite della Corte di appello.

Tale motivazione non viene in alcun modo richiamata ed effettivamente considerata, essendosi limitato il ricorrente ad una comparazione astratta, tra l'altro posta in essere con riferimento alla pena della sentenza di primo grado rispetto a fatti diversamente qualificati, con ciò manifestandosi anche la aspecificità del motivo proposto. Ciò posto, occorre considerare che non ricorre la violazione di legge e di norme processuali dedotta quando nell'applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satellite ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, la pena base venga diversamente determinata o il giudice apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore (Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv.260099-01).

Il dato rilevante, a tal fine, è rappresentato dalla circostanza che risulta diversa e mutata la struttura del reato continuato. Si deve, in tal senso, ricordare che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01) hanno ampiamente richiamato la particolarità del fenomeno continuazione, "realtà normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante), ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire", attesa la sua particolare natura di concorso materiale di reati, unificati dalla identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene previsto per il concorso formale, con conseguente perdita di individualità sanzionatoria delle pene dei reati satellite una volta prescelto il reato più grave, in caso di concorso tra pene eterogenee, divenendo "semplici componenti di un aumento di pena", che riacquistano la loro identità solo agli effetti della determinazione del limite esterno agli aumenti, che comunque non deve superare quello del cumulo materiale ex art. 81, comma terzo, cod. pen.

E', quindi, proprio l'applicazione del cumulo giuridico, con la conseguente unificazione del trattamento sanzionatorio, che "presuppone l'individuazione specifica dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza", conseguentemente, "se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda - satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione".

Ne consegue, secondo l'ermeneusi delle Sezioni Unite, che in tali casi l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finale dal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice del gravame". In applicazione di tali principi, che qui si intendono ribadire, si deve rilevare anche la aspecificità del motivo, attesa la mancata considerazione della pena base ritenuta dal giudice di appello nella prima sentenza annullata dalla Corte di cassazione (anni quattro di reclusione), superiore alla pena base indicata nella seconda sentenza della Corte di appello di Milano (anni tre e mesi sei di reclusione), così come la mancata considerazione dell'aumento per i reati satellite (mesi due di reclusione piuttosto che un anno di reclusione) ed ancora la pena finale irrogata.

In presenza, dunque, di un mutamento e di una effettiva novazione di carattere strutturale nell'unificazione del reato in applicazione della disciplina della continuazione, il giudice di appello non ha in alcun modo realizzato una reformatio in peius (Sez. 2, n.2692 del 09/12/2022, Lo Presti, Rv. 284301-01; Sez. 2, n.37092 del 08/07/2021, Reginato, Rv. 282127-01).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.5. Nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co