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Sentenza — n. 45859/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence, upholding appellate court's discretion to deny substitute penalties based on criminal history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Gaetano Peluso's appeal against his four-year prison sentence for money laundering. The appellant argued that the lower court incorrectly denied a substitute penalty solely based on his numerous prior convictions, citing recent precedent. However, the court ruled that while prior records alone cannot bar substitute penalties, the appellate court validly considered the nature and severity of those specific past offenses to justify a negative prognosis regarding compliance with alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 53 legge 689/1981: The court of first instance may deny substitute penalties by evaluating the nature and specific circumstances of prior convictions to form a prognosis on the defendant's compliance, rather than relying solely on the mere existence of a criminal record.

Parole chiave

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substitute penalties criminal history prognosis of compliance money laundering appellate discretion prior convictions Italian criminal law sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
artt. 20-bis cod. pen
Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per violazione della legge penale (artt. 20-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce
Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio» (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
La difesa non si è adeguatamente confrontata con detta motivazione che peraltro, in quanto specifica e adeguata, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Peluso Gaetano, nato a Sarno il 17/05/1984 avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. Stefania Pierro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Gaetano Peluso alla pena di quattro anni di reclusione e cinquemila euro di multa per il reato di riciclaggio.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per violazione della legge penale (artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689). La Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva breve sulla scorta soltanto dei "numerosissimi precedenti penali" del ricorrente, ponendosi in contrasto con una recente sentenza del giudice di legittimità secondo la quale «la sussistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni oggi introdotte dall'art. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati.

Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio» (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce Rv. 286006 - 01).

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti. Il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato.2. La motivazione della sentenza impugnata non è affetta dai vizi, peraltro denunciati cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) né si pone in contrasto con le disposizioni richiamate dal ricorrente. L'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione della pena detentiva nei casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condannato», condizione ostativa ricordata anche nella sentenza citata dalla difesa.

La sentenza impugnata ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha espresso un giudizio prognostico negativo circa l'adempimento delle prescrizioni comuni previste dall'art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello ha osservato che "l'allarmante curriculum criminale del soggetto - che risulta gravato di numerosissimi precedenti penali, non solo per reati contro il patrimonio, ma anche per evasione e per violazione degli obblighi inerenti [al]la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - è a dir poco indicativo della irrefrenabile propensione del soggetto alla violazione di qualsivoglia obbligo impostogli dalla legge e dall'autorità, ciò che è sufficiente ad escludere ogni possibilità di prevedere da parte sua il rispetto delle prescrizioni connesse alle eventuali pene sostitutive" (pag. 5).

Il giudizio espresso nella sentenza, dunque, non fa riferimento solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche alla loro natura, sintomatica della personalità del ricorrente e rilevante ai fini di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni. La difesa non si è adeguatamente confrontata con detta motivazione che peraltro, in quanto specifica e adeguata, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01, secondo la quale il diniego della sostituzione sarebbe legittimo anche solo considerando il parametro della condotta precedente al reato quale valutata alla luce dei precedenti penali «se, per la indiscutibile pregnanza e forza persuasiva, l'elemento addotto fosse idoneo ad esaurire in modo non illogico il giudizio prognostico di che trattasi»).

Nella pronuncia di legittimità invocata dalla difesa il giudice di appello aveva inflitto, "per un fatto oggettivamente ritenuto di scarsa gravità quale la ricettazione di sette modellini di plastica", la pena di tre mesi di reclusione, o ritenendo che, alla luce dei soli precedenti penali dell'imputato, ogni pena diversa dalla reclusione non assicurasse le esigenze special preventive, valutazione che risultava contraddetta - si legge nella sentenza rescindente - "dall'esercizio del potere discrezionale in sede di determinazione della sanzione in concreto inflitta".

Pertanto, il principio affermato in detta sentenza, ai fini della esclusione della pena sostitutiva ("si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi"), può essere inteso nel senso che il giudice di merito, per giustificare la prognosi negativa sull'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato, non può far riferimento solo ai suoi precedenti penali, ma può tuttavia trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero degli stessi, considerando altresì la loro epoca, così come ha fatto nel caso di specie la Corte di appello di Salerno, avuto particolare riguardo alle precedenti condanne di Peluso per evasione e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

3. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e