Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law. The appellant, Gennaro De Biase, challenged the appellate court's balancing of heterogeneous circumstances within the agreed plea bargain. The court ruled that complaints about the sentencing balance itself are excluded from admissible grounds for cassation in plea agreement cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern the balancing of heterogeneous circumstances or the determination of the penalty, as these grounds are explicitly excluded from the scope of permissible cassation grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: De Biase Gennaro, nato a Napoli il 21/03/2003, avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di rapina aggravata. [IV 2. Ricorre per cassazione Gennaro De Biase, dolendosi del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazicne della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi del giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno da lui stesso concordato nei termini recepiti dalla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE