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Ordinanza — n. 45637/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law. The appellant, Gennaro De Biase, challenged the appellate court's balancing of heterogeneous circumstances within the agreed plea bargain. The court ruled that complaints about the sentencing balance itself are excluded from admissible grounds for cassation in plea agreement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern the balancing of heterogeneous circumstances or the determination of the penalty, as these grounds are explicitly excluded from the scope of permissible cassation grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing balance cassation procedure Italian criminal law commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di rapina aggravata.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: De Biase Gennaro, nato a Napoli il 21/03/2003, avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di rapina aggravata. [IV 2. Ricorre per cassazione Gennaro De Biase, dolendosi del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazicne della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi del giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno da lui stesso concordato nei termini recepiti dalla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE