Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hammami Khalil inadmissible without formalities. The appellant challenged the Milan Tribunal's sentencing decision, arguing that relevant elements were not evaluated under Articles 129 and 133 of the Criminal Procedure Code. The court rejected these grounds, ruling that the appeal lacked the specific statutory reasons permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not rely on grounds strictly limited to the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di HAMMAMI KHALIL nato il 25/10/1993 in TUNISIA (CUI 05C86YF) avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano, con la decisione impugnata, ha applicato a Khalil Hammami la pena richiesta concordemente dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen.
2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con cui lamenta la mancata valutazione degli elementi rilevanti ex artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. da parte del giudicante.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore La Preside