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Ordinanza — n. 45635/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding plea bargaining conditions under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds during the appellate stage. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but these grounds were explicitly renounced. Consequently, the court ruled that only non-waived issues could be reviewed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, 610, 616 c.p.p.; In appeals where parties agree on the grounds, cassation is limited to issues not waived, and appeals based on renounced acquittal conditions are inadmissible.

Parole chiave

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waived grounds plea bargaining appellate waiver cassation inadmissibility procedural costs rinuncia a pretese di salario revoca della sospensione condizionale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con cui lamenta la mancata valutazione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di CAVALIERE VINCENZO NUNZIO nato a NAPOLI il 08/08/2003 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma, con la decisione impugnata, su concorde richiesta delle parti, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 27 settembre 2023 nei confronti di Vincenzo Nunzio Cavaliere, ha ridotto la pena irrogata in primo grado e confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 494 e 629 cod. pen.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con cui lamenta la mancata valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. da parte dei giudici di appello.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore La