Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks standing under new procedural law amendments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Salvatore Piccolo, lacks standing to file the petition personally. The lower court had previously confirmed Piccolo's liability for crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code regarding cigarette smuggling. The Supreme Court ruled that the appeal is invalid because the appellant is no longer a legitimate party following the amendment to Article 613 of the Code of Criminal Procedure by Law No. 103 of June 23, 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Legge 23 giugno 2017 n. 103. The amendment to Article 613 of the Code of Criminal Procedure restricts the personal filing of appeals by the accused, thereby depriving them of standing to initiate the cassation process directly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Piccolo Salvatore (CUI 0444AR1), nato a Napoli il 15/03/1975, avverso la sentenza del 07/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 2 novembre 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. e di contrabbando di sigarette.
2. Ricorre per cassazione Salvatore Piccolo, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE12 DIC. 2024 IL FLii‘CONAPIC) (•;M)21 •