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Ordinanza — n. 45632/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks standing under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Mamadou Dia, personally filed the petition despite losing standing under recent legislative changes. The lower court had convicted the defendant of crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code, but the new Article 613 of the Code of Criminal Procedure now restricts who may initiate appeals. Consequently, the court ruled that the appeal was improperly lodged by an unqualified individual and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 103 L. 23/06/2017 n. 103: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused who has lost standing following the legislative modification of Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility standing of the accused Article 613 Code of Criminal Procedure Legislative Decree 103/2017 procedural costs and fine contraffazione di merci procedimento per falsità falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod.
L. 23 giugno 2017 n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Mamadou Dia, nato in Senegal il 15/01/1958, avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 7 febbraio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ity, 2. Ricorre per cassazione Dia Mamadou, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga .4,41 - EPOSiTATO IN CANCELLARIA CONDA SEZIONE PENALE12 D I C 2024 IL FUNZIONARIO