Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks standing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Mamadou Dia, personally filed the petition despite losing standing under recent legislative changes. The lower court had convicted the defendant of crimes under Articles 474 and 648 of the Penal Code, but the new Article 613 of the Code of Criminal Procedure now restricts who may initiate appeals. Consequently, the court ruled that the appeal was improperly lodged by an unqualified individual and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103 L. 23/06/2017 n. 103: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused who has lost standing following the legislative modification of Article 613 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Mamadou Dia, nato in Senegal il 15/01/1958, avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 7 febbraio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ity, 2. Ricorre per cassazione Dia Mamadou, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga .4,41 - EPOSiTATO IN CANCELLARIA CONDA SEZIONE PENALE12 D I C 2024 IL FUNZIONARIO