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Sentenza — n. 45631/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls detention order due to failure to translate detained suspect to liberty hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45631/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the detention order because the trial court failed to translate the detained suspect to his liberty hearing despite his request. The defendant argued that the absence of translation rendered the hearing null and void under prevailing case law. The court agreed, ruling that such a procedural omission causes absolute and incurable nullity, thereby invalidating the entire proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 c.p.p.; The failure to translate a detained suspect to a liberty hearing, when requested, renders the hearing and the resulting order absolutely and incurably null.

Parole chiave

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detention order nullity translation of detained suspect liberty hearing procedure absolute procedural nullity Italian criminal procedure obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 178 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
283855-01, che l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce una citazione prescritta a pena di nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.
Art. 309, co. 7, c.p.p.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. per l'ulteriore corso.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Art. 611, comma 1, c.p.p.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod.
art. 629 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40 del 22/11/1995
(Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep.
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010
203771-01; Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Fontana, Rv.
Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016
Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep.
Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020
269028-01, in motivazione; Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv.
Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022
278491-01; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv.
Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016
282923-02; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv.
Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015
267494-01; Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv.
Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022
Ha condivisibilmente precisato, di recente, Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IACCARINO AMEDEO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/07/1989 avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 12 luglio 2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Amedeo Iaccarino in relazione al delitto di cui all'art. 629 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Amedeo Iaccarino, a mezzo del proprio difensore, eccependo che, nonostante la richiesta avanzata dall'indagato di presenziare all'udienza de libertate, il Tribunale del riesame non ne aveva disposto la traduzione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo l'orientamento maggioritario di legittimità, che il Collegio condivide appieno, nel procedimento camerale di riesame delle misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato detenuto, che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771-01; Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Fontana, Rv. 247836-01;

Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01, in motivazione; Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491-01; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923-02; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494-01; Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630-01. Ha condivisibilmente precisato, di recente, Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Zafarana, Rv. 283855-01, che l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce una citazione prescritta a pena di nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo il lessema "citazione" ampio spettro semantico, riferibile non solo al dibattimento ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall'imputato).

3. Nel caso di specie, risulta agli atti (ai quali il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale) che, in calce all'istanza di riesame, con riserva dei motivi, depositata il 18 luglio 2024, era espressamente indicato: «Il Sig. Iaccarino Amedeo chiede di presenziare all'udienza incidentale de libertate». In conseguenza della mancata traduzione dell'indagato detenuto che ne aveva fatto tempestiva richiesta, l'ordinanza deve, dunque, essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. per l'ulteriore corso.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il Consigliere e