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Ordinanza — n. 45630/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting non-punishment grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45630/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellate court failed to evaluate potential grounds for non-punishment under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the lower court violated the law by not addressing these specific defenses, while the defense contended the appellate ruling was motivated improperly. The court ruled that such omissions fall outside the scope of admissible grievances under Article 610, paragraph 5-bis, as they do not concern the legality of the sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement agreements are inadmissible if they concern waived grounds for non-punishment or sentencing errors not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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settlement agreement appeal non-punishment grounds inadmissible appeal procedural code sanction legality indebito divieto di pagamento pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all'esito di concordato delle parti ex art.
Art. 129 c.p.p.
non avendo provveduto la Corte d'appello a valutare adeguatamente la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza in data 29 aprile 2024, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
in quanto l'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'istituto di cui all'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all'esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
pen., in parziale riforma della sentenza in data 17 gennaio 2023 del Tribunale di Rovigo ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Cristina Parussati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 55, comma 6, d.lgs.
art. 493-ter cod. pen
231/2007 (ora art. 493-ter cod. pen.) commesso in Porto Viro il 23 agosto 2017, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
art. 129 cod. proc. pen
non avendo provveduto la Corte d'appello a valutare adeguatamente la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
(Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023
28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dal quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Parussati Cristina, nata a Padova il giorno 24/7/1988 assistita e difesa dall'avv. Danillo Taschin - di fiducia avverso la sentenza in data 29/2/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 aprile 2024, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 17 gennaio 2023 del Tribunale di Rovigo ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Cristina Parussati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 55, comma 6, d.lgs. 231/2007 (ora art. 493-ter cod. pen.) commesso in Porto Viro il 23 agosto 2017, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non avendo provveduto la Corte d'appello a valutare adeguatamente la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all'esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. perì. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619).

2. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dal quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Giovanna Verga ---7- DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE