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Ordinanza — n. 45629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible because they were personally signed by defendants instead of lawyers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Diocesano and Montebello inadmissible on procedural grounds. Although the defendants personally signed the petitions, the law requires such appeals to be signed exclusively by registered defense lawyers. The court ruled that personal signatures, even if authenticated by counsel, render the filings void under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Cassation appeals must be signed by registered defense lawyers; personal signatures by the accused render the appeal inadmissible regardless of authentication.

Parole chiave

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criminal procedure inadmissible appeal personal signature defense lawyer requirement Cassation rules accuse di truffa contraffazione di merci indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 606 c.p.p.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza gli imputati personalmente e con atto unico, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett.
I. 23 giugno 2017, n. 103
dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 625-bis cod. proc. pen
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018
103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
A ciò si aggiunge che «È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Diocesano Amelia, nata a San Giorgio a Cremano il giorno 9.11.1972 2. Montebello Alessandro, nato a San Giorgio a Cremano il giorno 15/10/1990 avverso la sentenza in data 4/3/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 marzo 2024, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 19 marzo 2021 del Tribunale di Udine con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Amelia Diocesano e di Alessandro Montebello di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di Antonio Musiello consumata in Cervignano del Friuli in data 7 febbraio 2018.

2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza gli imputati personalmente e con atto unico, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato in contestazione, asseritamente difettando una attenta analisi delle condotte poste in essere dai ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, contenuti in un unico atto, risultano essere stati sottoscritti personalmente dai ricorrenti anche se poi sono stati depositati da un difensore che ne ha autenticato le sottoscrizioni. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;

Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). A ciò si aggiunge che «È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così