Cassation appeals dismissed as inadmissible because they were personally signed by defendants instead of lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Diocesano and Montebello inadmissible on procedural grounds. Although the defendants personally signed the petitions, the law requires such appeals to be signed exclusively by registered defense lawyers. The court ruled that personal signatures, even if authenticated by counsel, render the filings void under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Cassation appeals must be signed by registered defense lawyers; personal signatures by the accused render the appeal inadmissible regardless of authentication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. Diocesano Amelia, nata a San Giorgio a Cremano il giorno 9.11.1972 2. Montebello Alessandro, nato a San Giorgio a Cremano il giorno 15/10/1990 avverso la sentenza in data 4/3/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4 marzo 2024, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 19 marzo 2021 del Tribunale di Udine con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Amelia Diocesano e di Alessandro Montebello di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di Antonio Musiello consumata in Cervignano del Friuli in data 7 febbraio 2018.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza gli imputati personalmente e con atto unico, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato in contestazione, asseritamente difettando una attenta analisi delle condotte poste in essere dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, contenuti in un unico atto, risultano essere stati sottoscritti personalmente dai ricorrenti anche se poi sono stati depositati da un difensore che ne ha autenticato le sottoscrizioni. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). A ciò si aggiunge che «È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695).
2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così