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Ordinanza — n. 45628/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the prisoner personally signed the cassation petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hmidi Saber inadmissible de plano. The appellant personally signed the petition claiming a lack of reasoning regarding his criminal liability and psychological state, whereas the law requires such appeals to be signed by a qualified defense attorney. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense attorney; personal signature by the appellant renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure inadmissible petition qualified defense attorney personal signature defect cassation requirements menomazione psichica elemento soggettivo atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 610 c.p.p.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 625-bis cod. proc. pen
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hmidi Saber, nato in Tunisia il giorno 1/1/1984 assistito e difeso dall'avv. Giancarlo Tunno - di fiducia avverso la sentenza in data 25/3/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25 marzo 2024, la Corte di appello di Trieste, ha confermato la sentenza in data 28 maggio 2021 del Tribunale di Udine con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Hmidi Saber in relazione al reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. (danneggiamento della finestra della cella del carcere ove era detenuto) commesso in Tolmezzo il 20 agosto 2019.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente deducendo carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato accertamento della natura dei fatti contestati e dello stato psicologico dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso